Eccezione di difetto dell’azione proponibile in ogni stato e grado (Cass. civ. Sez. III n. 4732 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione con cui si deduce il difetto di una condizione sostanziale dell’azione — e non già dell’autorizzazione a stare in giudizio — non integra un’eccezione in senso stretto, ma un’eccezione in senso lato (o una mera difesa), proponibile in ogni stato e grado del giudizio e non soggetta alle preclusioni dell’art. 183 c.p.c. La facoltà della Giunta regionale di provvedere al recupero delle eccedenze contributive, configurando un’eccezione alla regola che le considera acconto sui contributi degli esercizi successivi, richiede una deliberazione ad hoc quale necessario presupposto della domanda giudiziale. Ai fini della specificità dell’appello, l’art. 342 c.p.c. esige una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, non bastando l’indicazione dei punti contestati. Il mancato riscontro all’istanza di rinnovazione della c.t.u. non è deducibile come omesso esame di un fatto decisivo né è sindacabile ex art. 115 c.p.c.
Il Fatto
Una società concessionaria di trasporto pubblico locale convenne la Regione davanti al Tribunale di L’Aquila per ottenere il pagamento di un conguaglio dei contributi regionali relativi agli esercizi dal 2004 al 2012. Il Tribunale rigettò la domanda e, in parziale accoglimento della riconvenzionale regionale, condannò la società a restituire somme erogate in eccedenza.
La Corte d’Appello confermò la decisione, dichiarando però inammissibile la domanda regionale di restituzione dei contributi in eccesso, che pure accertò in misura minore. Entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione, resistendo con controricorso al ricorso avversario.
La Motivazione della Corte
Quanto al ricorso della società, il primo motivo censurava la dichiarazione di parziale inammissibilità dell’appello per difetto di specificità. La Corte lo ha ritenuto infondato: i motivi individuavano le questioni contestate, ma difettava la parte argomentativa volta a confutare le ragioni del primo giudice, risultata sintetica e prevalentemente assertiva.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Il mancato riscontro all’istanza di rinnovazione della c.t.u. non esclude un rigetto implicito e non integra l’omesso esame di un fatto decisivo; la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo quando si deduca che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei limiti legali. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di specificità, postulando accertamenti fattuali non scrutinabili in sede di legittimità e dedotti senza riferimento a specifiche risultanze documentali.
Quanto al ricorso della Regione, la Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi. Ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, rilevando che l’eccezione della società non atteneva al piano processuale dell’autorizzazione a stare in giudizio, ma al difetto della condizione sostanziale dell’azione di recupero.
Proprio perché attinente a una condizione dell’azione, quella della società non integrava un’eccezione in senso stretto, bensì un’eccezione in senso lato — se non una mera difesa — proponibile in qualsiasi momento e non soggetta a preclusioni. Nel merito, la Corte ha ritenuto l’eccezione fondata: l’ultimo comma dell’art. 49 della L.R. Abruzzo n. 62/1983 individua la regola dell’acconto sui contributi degli esercizi successivi, rispetto alla quale la facoltà della Giunta di provvedere al recupero costituisce eccezione che richiede una specifica attivazione, da esprimersi in una deliberazione ad hoc, mancata nel caso.
La Corte ha quindi rigettato entrambi i ricorsi, compensando le spese di lite, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.