Ricorso per cassazione inammissibile per difetto di specificità dei motivi (Cass. civ. Sez. III n. 4775 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto osservando l’onere di specificità dei motivi sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ancorché tale requisito non sia espressamente previsto: esso è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e, in particolare, di quello secondo cui un atto è nullo, ancorché la legge non lo preveda, quando manchino i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo. Il ricorrente che denunci la violazione di legge non può limitarsi a indicare le norme asseritamente violate, ma deve esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, dimostrando motivatamente l’errore del giudizio di diritto. L’onere di specificità riguarda anche la deduzione di un error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., dovendo il ricorrente indicare i singoli passaggi dello sviluppo processuale in cui l’errore sarebbe stato commesso. Il principio di autosufficienza del ricorso, letto anche alla luce della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e ne segnala specificamente la presenza negli atti di merito.

Il Fatto

La società ricorrente proponeva opposizione avverso l’ingiunzione emessa dall’Autorità Portuale per il pagamento di una somma, nella qualità di agente marittimo raccomandatario rappresentante di una compagnia armatoriale. Deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e l’assenza della titolarità del rapporto sostanziale, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 5, comma 3, legge n. 135/1977.

Il Tribunale annullava l’ingiunzione. La Corte d’appello, accogliendo il gravame dell’Autorità e rigettando l’appello incidentale della società, riteneva che l’atto contenesse la specifica indicazione delle fatture relative ai servizi resi e che l’Autorità non fosse tenuta a provare l’entità del credito. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a più motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, ritenendoli connessi, e li dichiara sotto plurimi profili inammissibili. Il primo profilo attiene alla formulazione dei motivi, che si infrange contro l’onere di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

La Corte ricostruisce il fondamento del requisito: pur non essendo espressamente previsto — a differenza di quanto accade per l’appello ex art. 342 cod. proc. civ. — esso è espressione dei principi in materia di nullità degli atti processuali e, in particolare, della regola secondo cui l’atto è nullo quando mancano i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.).

Applicati al ricorso per cassazione, tali principi comportano che il motivo debba articolarsi nell’enunciazione di tutti i fatti e le circostanze idonei a evidenziarlo. Il requisito concerne anche la deduzione di un error in procedendo: la Corte deve poter procedere a un controllo mirato sugli atti processuali e ciò presuppone che la denuncia indichi i singoli passaggi dello sviluppo processuale in cui l’errore sarebbe stato commesso, come e perché il vizio sia stato tempestivamente denunciato e come sia rimasto “vivo” fino al giudizio di legittimità.

Il ricorrente non può limitarsi a indicare le norme violate, ma deve dimostrare motivatamente l’errore, attraverso l’esame del contenuto precettivo e il raffronto con le affermazioni della sentenza impugnata, indicando perché le statuizioni sarebbero in contrasto con il precetto. Nel caso concreto la ricorrente si è limitata a contestare in modo generico, con affermazioni apodittiche.

La Corte richiama inoltre l’autosufficienza del ricorso, declinata secondo la sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, che ne ha ribadito il fine legittimo di semplificazione dell’attività del giudice di legittimità, senza però interpretazioni troppo formalistiche che limitino il diritto di accesso al giudice, e la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8950 del 2022. Il ricorrente deve riprodurre il contenuto degli atti su cui si fonda e segnalarne la presenza negli atti di merito. Da ciò consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *