Interpretazione del contratto e revoca dell’incarico al mediatore (Cass. civ. Sez. II n. 8663 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione di un atto negoziale costituisce tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità salvo che per violazione dei canoni legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ. o per omesso esame di un fatto decisivo. Il criterio fondato sul significato letterale delle parole resta prioritario e il ricorso al criterio dell’art. 1370 cod. civ. postula la persistenza dell’incertezza sul significato della clausola predisposta, appartenendo ai criteri interpretativo-integrativi. Non è censurabile in Cassazione l’interpretazione che, superato il dubbio letterale mediante il comportamento complessivo delle parti, risulti una delle possibili e plausibili letture del contratto. Il mediatore, in forza dell’art. 1759 cod. civ., è tenuto a comunicare alle parti le circostanze note relative alla valutazione e sicurezza dell’affare, senza che ciò integri violazione del dovere di terzietà o di buona fede.

Il Fatto

Una società attrice, incaricata con scrittura del 31 maggio 2010 di vendere un immobile, conveniva davanti al tribunale la società proprietaria per l’accertamento dell’inadempimento rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto. L’incarico prevedeva una provvigione pari al 3% del prezzo finale e una scadenza al 31 dicembre 2010, con tacito rinnovo salvo disdetta. Ricevuta una proposta di acquisto e segnalate dal potenziale acquirente contestazioni sulla presenza di amianto, la società venditrice comunicava la disdetta dell’incarico con nota del 29 agosto 2011. La mediatrice chiedeva quindi il pagamento della provvigione, ritenuta dovuta anche in caso di revoca anticipata.

Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, ravvisando una revoca intervenuta prima della scadenza e un tacito rinnovo operato per più di una volta. La Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame. La società venditrice ricorreva per Cassazione con due motivi, deducendo l’erronea interpretazione della clausola sulla durata e la violazione del principio di buona fede da parte della mediatrice.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo non è fondato. La Corte ricorda che l’interpretazione del contratto è accertamento in fatto del giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei canoni di ermeneutica o per omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorrente deve specificare i canoni concretamente inosservati e il punto in cui il giudice se ne è discostato, non potendo limitarsi a proporre una lettura diversa.

Nel caso concreto, di fronte all’assenza di espressioni verbali idonee a chiarire se il tacito rinnovo fosse unico o reiterabile, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’art. 1362, secondo comma, cod. civ., valorizzando il comportamento complessivo delle parti. In particolare ha considerato la nota del 29 agosto 2011, con cui la venditrice mostrava di ritenere ancora in vita il mandato: non aveva contestato la rinnovazione tacita, ne aveva comunicato la risoluzione censurando la condotta della mediatrice e aveva indicato nuove condizioni di vendita. Se ne è tratta la conclusione che entrambe le parti consideravano il contratto vigente nell’agosto 2011, con conseguente diritto alla provvigione per revoca anteriore alla scadenza.

Quanto all’art. 1370 cod. civ., il suo richiamo è privo di pregio. La giurisprudenza più recente ha superato il principio del gradualismo nell’impiego delle regole ermeneutiche, ma il criterio letterale resta prioritario. Poiché il dubbio era stato superato mediante la valutazione del comportamento delle parti, non sussisteva la persistente incertezza che giustifica il ricorso al criterio dell’art. 1370 cod. civ., che appartiene comunque ai criteri interpretativo-integrativi. Le censure sulla confusione tra termine e condizione, non sviluppate nei motivi di appello, si prospettano come questioni nuove, inammissibili in sede di legittimità.

Il secondo motivo è destituito di fondamento. L’omessa pronuncia su domanda o eccezione integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. deducibile esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non ai sensi del n. 3, come nel caso. Nel merito, non vi è alcuna omessa pronuncia sulla dedotta violazione della terzietà: il mediatore, in forza dell’art. 1759 cod. civ., è tenuto a riferire alle parti le circostanze idonee ad incidere sul buon esito dell’affare, sicché alcuna scorrettezza è ravvisabile nella segnalazione della presenza di amianto. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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