Accertamento bancario: onere di prova analitica e verifica rigorosa del giudice (Cass. civ. Sez. V n. 9159 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la presunzione legale relativa di disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, si estende alla generalità dei contribuenti, ma all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 le operazioni di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento riguardano tutti i contribuenti. Il contribuente ha l’onere di superare tale presunzione dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili. Al relativo onere corrisponde l’obbligo del giudice di merito di effettuare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove, per ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnativa di un avviso di accertamento relativo all’anno 2011, con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione gli importi di alcuni movimenti bancari eseguiti dal contribuente, facendo ricorso alle presunzioni di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973.
Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo giustificati movimenti per un importo pari a euro 222.046,92. La Commissione tributaria regionale rigettava sia l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate sia quello incidentale del contribuente. Avverso tale pronuncia ricorre l’Amministrazione con due motivi, resistiti dal contribuente con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso — con i quali si denuncia la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/73, anche in combinato disposto con gli artt. 7 del d.lgs. n. 546/92 e 2696 cod. civ. — sono esaminati congiuntamente per stretta connessione e ritenuti fondati.
La Corte richiama il proprio orientamento, cui dichiara di voler dare continuità, secondo cui la presunzione legale relativa desumibile dalle risultanze dei conti bancari non riguarda soltanto i titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti. Dopo la Corte cost. n. 228 del 2014, tuttavia, i prelevamenti hanno valore presuntivo solo verso i titolari di reddito di impresa, mentre i versamenti lo conservano verso tutti i contribuenti, che possono contrastarlo dimostrando che le somme sono già incluse nel reddito tassato o sono irrilevanti.
Quanto alla prova liberatoria, i giudici di legittimità ribadiscono che il contribuente deve dimostrare in modo analitico l’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento. A fronte di ciò, il giudice di merito è tenuto a una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove, rispetto ad ogni singola movimentazione, e a darne compiutamente conto in motivazione.
Nel caso concreto, il giudice d’appello non ha fatto corretta applicazione di tali canoni: ha ritenuto giustificate le movimentazioni in massa, sulla scorta di generici richiami a documentazione, a una consulenza tecnica di parte e a dichiarazioni di terzi di cui non è stato riportato né valutato il contenuto. Erra, inoltre, la Commissione regionale laddove pone a carico dell’Ufficio l’onere di ulteriori indagini per colmare le lacune dei dati forniti dal contribuente.
Il ricorso è dunque accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, perché proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi esposti e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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