Art. 609-octies.

Art. 609-octies.

(Violenza sessuale di gruppo).

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112. ((386))

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AGGIORNAMENTO (386)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 ottobre – 29 dicembre 2025, n. 202 (in G.U. 1ª s.s. 31/12/2025, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale, nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravita' la pena da esso comminata e' diminuita in misura non eccedente i due terzi".

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