Sollecito TARI atipico, interesse cade con l’impugnazione dell’atto tipico (Cass. civ. Sez. V n. 25574 del 19.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria. Tale facoltà è però facoltativa e non esonera dall’onere di impugnare successivamente l’atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore. Ne consegue che l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto prodromico, con conseguente inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La mera comunicazione con cui l’ente trasmetta copia di solleciti già notificati, per rispondere su una richiesta di rateizzazione, non integra una nuova notifica e non riapre i termini di impugnazione.
Il Fatto
La società contribuente riceve dal Comune due solleciti di pagamento della TARI per le annualità 2018 e 2019, fondati sull’assoggettamento a tributo di una superficie ritenuta dalla società superiore a quella effettivamente imponibile. L’ente notifica il primo sollecito nel marzo 2019 a mezzo PEC e il secondo nel gennaio 2021, con perfezionamento ex art. 140 c.p.c. Nel marzo 2021 il Comune trasmette alla società, sempre a mezzo PEC, una comunicazione contenente copia dei medesimi solleciti.
Su tale ultima comunicazione la società impugna gli atti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, deducendone la nullità per vizi sostanziali e formali. Il Comune eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività. Il giudice di primo grado dichiara il ricorso inammissibile e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania rigetta l’appello, confermando la decisione. La società propone ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto le eccezioni del Comune di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza ex art. 366, secondo comma, n. 6, c.p.c. e di improcedibilità ex art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. Le eccezioni non sono accolte: le censure risultano pacificamente formulate e chiaramente riportate nella sentenza impugnata, e gli atti sono allegati al fascicolo e ritualmente citati.
Sul primo motivo, relativo alla dedotta motivazione apparente ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la Corte ricostruisce la ratio decidendi della pronuncia di appello. Il giudice di merito ha ritenuto inammissibile il ricorso sull’unico presupposto che i solleciti notificati fossero quelli portati a conoscenza nel marzo 2019 e nel gennaio 2021, mentre il ricorso era stato notificato nell’aprile 2021. Ha quindi implicitamente reputato che in data 16 marzo 2021 non vennero rinotificati gli atti, ma solo comunicata la non rateizzabilità dei relativi importi.
Così ricostruita la ragione decisoria, la motivazione non è apparente e le censure non sono specifiche, perché non confutano tale ratio e continuano a sostenere che solo con la comunicazione di marzo 2021 fossero stati portati a conoscenza i solleciti.
Quanto all’annualità 2019, il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il sollecito di pagamento è atto prodromico e atipico, la cui impugnazione è facoltativa e non rientra nelle ipotesi tassative dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Esso non preclude la successiva impugnazione dell’atto tipico, costituito dall’avviso di accertamento. Poiché per l’anno 2019 è stato emanato anche l’avviso di accertamento, pure impugnato, l’emissione dell’atto tipico ha determinato il venir meno dell’interesse all’impugnazione dell’atto prodromico. La Corte richiama sul punto Cass. n. 11841/2022, Cass. n. 1213/2023 e Cass. n. 19049/2024.
Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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