NASpI e anticipazione: posizione di diritto soggettivo e giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 25565 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La posizione giuridica soggettiva dell’assicurato che chiede la prestazione di disoccupazione NASpI, anche nella forma anticipata per l’avvio di attività autonoma, è di diritto soggettivo. L’INPS, nel verificare i requisiti di legge, non esercita alcuna discrezionalità, neppure tecnica. Il provvedimento dell’Ente non ha natura costitutiva o estintiva del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge. Ne discende la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 442 cod. proc. civ., restando irrilevante la prospettazione dell’assicurato e la denominazione formale dell’atto adottato dall’Istituto.

Il Fatto

Il lavoratore, cessato il rapporto di lavoro subordinato, presenta all’INPS domanda di indennità mensile NASpI, accolta. Avvia poi attività libero professionale e chiede l’anticipazione della prestazione per attività autonoma. L’INPS respinge la domanda per tardività.

Il Tribunale di Milano declina la giurisdizione, ritenendo la controversia devoluta al giudice amministrativo. Il giudizio viene riassunto davanti al TAR Lombardia, che a sua volta solleva conflitto di giurisdizione, qualificando la posizione del ricorrente come diritto soggettivo non degradabile. L’Ufficio del Pubblico Ministero chiede affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite muovono dalla natura della situazione giuridica fatta valere. L’oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto al pagamento, nella misura di legge, in forma dilazionata o in unica soluzione, della prestazione di disoccupazione. Nessun dubbio sussiste sulla consistenza di diritto soggettivo, poiché l’Istituto accerta i requisiti della prestazione senza esercitare discrezionalità.

La Corte richiama i propri precedenti in materia, tra cui Cass. n. 8422 del 2025, Cass. n. 1445 del 2025 e Cass. n. 31398 del 2024, nonché la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 90 del 2024 e Corte cost. n. 194 del 2021). La denominazione di provvedimento data dall’Ente ai propri atti non converte l’azione amministrativa in attività concessoria, né muta la natura piena della situazione soggettiva dell’avente diritto.

La domanda di condanna al pagamento della prestazione è volta a far valere una posizione creditoria correlata a un diritto previsto dalla legge. Essa richiede la verifica dei requisiti da parte dell’Ente, ma non è suscettibile di essere affievolita dal potere di autorizzazione dell’erogatore, che non compie valutazioni discrezionali, neppure tecniche. È consolidata la giurisprudenza secondo cui gli atti degli enti previdenziali diretti all’accertamento non sono costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge: negata o revocata la prestazione, l’azione dell’assicurato non investe la legittimità del diniego, ma la fondatezza della pretesa (ex plurimis, Cass. n. 5725 del 1999; Cass. n. 15267 del 2004; Cass. n. 3404 del 2006).

La devoluzione investe quindi il giudice dell’intera controversia, cui spetta verificare tutti i requisiti di legge senza limitazioni derivanti dalla motivazione amministrativa (ex multis, Cass. n. 20227 del 2010; Cass. n. 18314 del 2019; Cass. n. 15521 del 2015; Cass. n. 3540 del 2013). Ne deriva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di attribuzione o revoca dell’indennità, in forma rateale o anticipata, senza rilievo per la prospettazione dell’assicurato.

La Corte cassa pertanto la declinatoria di giurisdizione, afferma la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti davanti a quest’ultimo, cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio sul conflitto, per avere l’INPS svolto attività difensiva in questa sede.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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