NASPI non detraibile dal risarcimento per illegittima estromissione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25641 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di aliunde perceptum, le somme percepite dal lavoratore a titolo di NASPI non possono essere detratte da quanto gli sia dovuto a titolo di risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto di lavoro. La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’Impiego è prestazione previdenziale non pensionistica e opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall’essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall’obbligo di prestare la propria attività. L’eventuale non spettanza dell’indennità dà luogo a un indebito previdenziale, ripetibile dall’INPS nei limiti di legge, e non a una voce detraibile dal credito risarcitorio.

Il Fatto

Un lavoratore aveva ottenuto, con sentenza della Corte d’Appello di Napoli, l’accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con una società di navigazione, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., a far data dal 31 dicembre 2015, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni. Instaurato un successivo giudizio per la quantificazione delle somme, la stessa Corte, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale e aveva condannato la società al pagamento della minor somma di euro 119.390,00, oltre accessori, compensando per un quinto le spese del doppio grado.

La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, dolendosi dell’ammissibilità del decreto ingiuntivo e del mancato computo, in detrazione, di quanto corrisposto dall’INPS al lavoratore a titolo di NASPI. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 633, 634 e 474 cod. proc. civ., sostenendo l’insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo. La Corte lo dichiara privo di fondamento. Il richiamo alle norme sul titolo esecutivo è improprio, e la doglianza non considera che la Corte territoriale ha comunque revocato il decreto ingiuntivo. Nel giudizio di opposizione il giudice è chiamato a liquidare il credito nell’ambito di una cognizione piena, sicché non rileva l’eventuale difetto dei presupposti per l’emissione del decreto. Sul punto la Corte richiama la propria consolidata giurisprudenza (Cass. n. 19560/2009; Cass. n. 419/2006; Cass. n. 15037/2005; Cass. n. 5504/1999).

Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1227 cod. civ., criticando la sentenza per non aver detratto dalla somma dovuta quanto corrisposto dall’INPS a titolo di NASPI. Anche tale censura è infondata. La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la NASPI è una prestazione previdenziale non pensionistica (Cass. n. 11659/2024).

Ne deriva che, in tema di aliunde perceptum, le somme percepite a tale titolo non possono essere detratte da quanto il lavoratore abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto. L’indennità opera infatti su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall’essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall’obbligo di prestare la sua attività. La sua eventuale non spettanza dà luogo a un indebito previdenziale, ripetibile dall’INPS nei limiti di legge. La Corte richiama in proposito Cass. n. 23784/2025, Cass. n. 11989/2018 e Cass. n. 7794/2017.

Il ricorso è pertanto respinto, con spese liquidate come da dispositivo a carico della ricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso (Cass., Sez. Un., n. 4315/2020).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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