Onorari degli avvocati del parastato esclusi dalla base di calcolo del TFS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4084 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 della legge n. 70/1975, nella parte in cui commisura l’indennità di anzianità dei dipendenti degli enti pubblici del parastato ad un dodicesimo dello “stipendio complessivo annuo” per ogni anno di servizio, ha valenza tecnico-giuridica e individua una base di calcolo non derogabile né da fonti regolamentari né dalla contrattazione collettiva. Ne consegue l’esclusione dal computo di ogni voce retributiva diversa dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari. Gli onorari legali e i compensi professionali percepiti dagli avvocati dipendenti degli enti del parastato, avendo natura di attribuzione accessoria e variabile legata all’esito delle liti, non rientrano nella nozione tecnica di stipendio e non concorrono alla determinazione del trattamento di fine servizio. La norma, così interpretata, non viola gli artt. 3 e 36 Cost., come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 73/2024.
Il Fatto
L’istituto previdenziale conveniva in giudizio un ex avvocato proprio dipendente per ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di trattamento di fine servizio e ritenute indebitamente percepite per effetto del calcolo effettuato includendo nella base gli onorari legali, in applicazione della delibera del Consiglio di amministrazione che li considerava computabili. Il Tribunale accoglieva la domanda restitutoria escludendo la computabilità degli onorari ai sensi dell’art. 13 della legge n. 70/1975. La Corte d’appello di Torino confermava la decisione, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 7158 del 2010 e la successiva giurisprudenza di legittimità di segno conforme.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, decidendo in pubblica udienza dopo l’ordinanza interlocutoria n. 17146/2025 che aveva rilevato la valenza nomofilattica della questione, rigetta il primo motivo di ricorso. L’art. 13 della legge n. 70/1975 detta una disciplina dell’indennità di anzianità rimasta in vigore per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il TFR, e tale disciplina è inderogabile anche in senso più favorevole al dipendente. La facoltà di deroga riconosciuta al Consiglio di amministrazione dell’ente dall’art. 5, comma 1, lett. g), della legge n. 88/1989 non può riguardare il trattamento economico di fine servizio, poiché la definizione di stipendio annuo complessivo utile al calcolo dell’indennità è sottratta all’intervento regolamentare in ragione di superiori esigenze di perequazione.
Viene altresì disatteso il secondo motivo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 3 e 36 Cost. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il riferimento allo stipendio complessivo annuo non è sinonimo di retribuzione globale, ma risponde a una predeterminazione legale finalizzata al controllo della spesa pubblica. Gli onorari possono assumere rilievo per la pensione integrativa, ma non concorrono alla determinazione dell’indennità di anzianità. In tali termini si è espressa anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 73 del 2024, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge n. 70/1975 e ha avallato l’interpretazione del “diritto vivente”, qualificando la quota di onorari come attribuzione accessoria e variabile estranea al trattamento economico fondamentale.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte distrettuale ha accertato, con giudizio insindacabile in sede di legittimità, l’insussistenza di un legittimo affidamento del dipendente circa la definitività dell’erogazione, essendo il trattamento versato in presenza di una specifica ed espressa clausola di riserva di ripetizione. Tale circostanza esclude in radice la buona fede dell’accipiens e legittima l’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ., non rilevando il dedotto profilo di sproporzione, questione nuova involgente profili di fatto non deducibili in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni e per il sopravvenuto intervento del Giudice delle leggi.
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Nota della Redazione
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