Obbligo contributivo del committente e competenza del giudice della sede Inps (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25963 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di controversie relative all’obbligo contributivo del committente in regime di responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, la competenza per territorio si determina ai sensi dell’art. 444, terzo comma, c.p.c., dovendosi fare riferimento all’ufficio dell’ente previdenziale deputato a gestire il rapporto contributivo con il datore di lavoro. Prevale il criterio della contiguità tra sede amministrativa di gestione dei rapporti contributivo-assicurativi e sede giudiziaria di trattazione rispetto ad altri criteri di collegamento con il committente. L’eliminazione del litisconsorzio necessario e del beneficio della preventiva escussione, operata dal d.l. n. 25 del 2017, non incide sul criterio di ripartizione della competenza, la cui ratio risiede nel favore accordato all’ente creditore.

Il Fatto

Il Tribunale di Ancona ha intimato alla società committente il pagamento in favore dell’Inps di oltre 111.000 euro, a titolo di contributi previdenziali non versati da una cooperativa appaltatrice nel periodo da marzo 2014 a marzo 2015, in forza della responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003. La società ha proposto opposizione, eccependo tra l’altro l’incompetenza per territorio del giudice adito, sul rilievo che la propria sede di accentramento contributivo era ubicata a Torino.

Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza e revocato il decreto ingiuntivo, valorizzando l’accentramento contributivo presso l’ufficio torinese e ritenendo rilevante l’avvenuta abrogazione del litisconsorzio. L’Inps ha proposto regolamento necessario di competenza davanti alla Cassazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la questione nei termini del riparto della competenza territoriale per le controversie in materia di obblighi contributivi. La regola generale è dettata dall’art. 444, terzo comma, c.p.c., che individua il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente, intendendosi per tale quello legittimato a gestire il rapporto di debito e credito contributivo.

La Corte dichiara di voler dare continuità all’orientamento espresso da Cass. n. 25648 del 2025, secondo cui la competenza in ordine alla sussistenza dell’obbligo contributivo del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 si determina in base alla medesima disposizione processuale. Nella specie si era già affermata la competenza del giudice della sede dell’ufficio deputato a gestire il rapporto contributivo con il datore di lavoro, e non quella del giudice della sede dell’impresa committente.

Il passaggio argomentativo centrale è che l’obbligato solidale, nel rapporto con l’ente previdenziale, subentra nella medesima posizione del datore di lavoro. Da ciò deriva che la competenza territoriale segue i criteri che regolano il rapporto obbligatorio principale, con prevalenza del criterio di contiguità rispetto ad altri collegamenti con il committente, in coerenza con Cass. n. 17910 del 2016.

Il Tribunale di Ancona non si è attenuto a tale criterio, avendo valorizzato l’accentramento contributivo presso l’ufficio di Torino. La Corte reputa ininfluente il dato normativo dell’intervenuta abrogazione, ad opera del d.l. n. 25 del 2017, del litisconsorzio necessario e del beneficio della preventiva escussione, trattandosi di intervento che non incide sul criterio di ripartizione della competenza. La ratio dell’art. 444, terzo comma, c.p.c. risiede infatti nel favore per l’ente creditore e nel coordinamento tra l’interesse del lavoratore alla vicinanza del processo e quello dell’istituto alla contiguità tra sede amministrativa e sede giudiziaria.

Parimenti irrilevante è la cancellazione della cooperativa appaltatrice dal registro delle imprese, circostanza che non incide sull’individuazione dell’ufficio preposto a gestire il rapporto contributivo, stante l’inderogabilità del criterio (v. Cass. n. 8426 del 2019 e Cass. n. 9373 del 2014). Né rileva l’esclusione del committente dall’obbligo per le sanzioni civili, poiché permane l’obbligo solidale al versamento di contributi e premi. Il ricorso è accolto, l’ordinanza cassata e la competenza territoriale dichiarata in capo al Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale le parti sono rimesse nei termini di legge ai sensi dell’art. 50 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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