Esenzione IMU per immobili regionali concessi in comodato e collegamento funzionale (Cass. civ. Sez. V n. 26138 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, come interpretato dall’art. 1, comma 71, della legge n. 213/2023, opera anche quando l’immobile sia concesso in comodato ad altro ente, purché il comodatario sia strutturalmente o funzionalmente collegato al comodante e svolga nell’immobile, con modalità non commerciali, le attività ivi elencate. Il requisito del collegamento funzionale consiste in una relazione sinergica di collaborazione o cooperazione fra enti autonomi, che colloca il comodatario in posizione ausiliaria; quello strutturale presuppone l’inserimento degli enti in una più ampia organizzazione, con l’uno in posizione di dominio o coordinamento e l’altro in posizione di subordinazione. La scrittura privata priva di data certa non è opponibile al Comune, incluso nel concetto di “terzo” ex art. 2704 cod. civ., sicché l’elenco di beni prodotto dal contribuente non prova la destinazione agevolata.
Il Fatto
La Regione Molise impugnava l’avviso di accertamento IMU 2013 notificatole dal Comune di Campobasso, invocando l’esenzione per gli immobili di proprietà destinati ad attività istituzionali o concessi in comodato alla Fondazione regionale.
I giudici di primo grado rigettavano il ricorso. La C.G.T. di secondo grado del Molise accoglieva parzialmente l’appello, riconoscendo l’esenzione per alcuni cespiti e negandola per altri. Avverso tale decisione ricorreva per cassazione il Comune con tre motivi; la Regione resisteva e proponeva ricorso incidentale con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’istanza di riunione e il ricorso incidentale. Quanto alla riunione, il rispetto della ragionevole durata del processo impone di evitare inutili dispendi processuali; l’istanza di trattazione congiunta di giudizi relativi ad annualità diverse deve essere sorretta da ragioni idonee a bilanciare gli inevitabili ritardi, non dedotte nel caso di specie.
Il ricorso incidentale è dichiarato tardivamente proposto. Nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta la notificazione del ricorso principale, le altre parti devono proporre a pena di decadenza le loro impugnazioni nella forma incidentale, con i requisiti temporali degli artt. 333 e 371 cod. proc. civ.: il deposito deve avvenire entro quaranta giorni dall’impugnazione principale. Nel giudizio, soggetto alla nuova disciplina dell’art. 35 d.lgs. n. 149/2022, il ricorso incidentale risultava depositato oltre tale termine, pur tenendo conto della sospensione feriale.
Il primo motivo del ricorso principale è accolto. La Corte territoriale aveva valorizzato l’elenco dei mezzi presuntivamente appartenenti alla protezione civile come prova della destinazione agevolata dell’immobile, ma si tratta di un mero foglio non protocollato, privo di data e sottoscrizione. L’art. 2704 cod. civ. stabilisce che la data della scrittura privata non autenticata è certa e opponibile al terzo solo dal verificarsi dei fatti indicati dalla norma. L’Amministrazione finanziaria rientra nel concetto di “terzo”, sicché la scrittura priva di data certa non è opponibile al Comune. Inoltre, dall’inventario non emerge né la riconducibilità della destinazione a deposito della protezione civile, né l’appartenenza dei veicoli all’ente.
Il secondo motivo, relativo all’immobile destinato a sede della Fondazione, è dichiarato inammissibile. La Corte d’appello ha accertato il collegamento funzionale e strutturale fra Regione e Fondazione, nonché lo svolgimento di attività culturali e di promozione territoriale proprie della Regione. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’esenzione della lett. i) si applica agli immobili di enti pubblici e privati non societari destinati a determinate attività con modalità non commerciali; l’art. 1, comma 71, della legge n. 213/2023, di interpretazione autentica, ha chiarito che gli immobili si intendono posseduti anche quando concessi in comodato a soggetto collegato al concedente. Nel caso di specie il giudice di merito ha correttamente applicato la norma, fondando la decisione sulla documentazione prodotta dalla Regione, onere probatorio che grava sul contribuente.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove non può convertirsi in una revisione del giudizio di fatto; non ricorre alcuna delle ipotesi in cui il giudice abbia posto a fondamento prove inesistenti o abbia disatteso regole legali di valutazione. Ne deriva la cassazione della sentenza limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione.
Nota della Redazione
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