Esigenze cautelari, attualità del pericolo e misura interdittiva (Cass. pen. Sez. F n. 30639 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto. Esso richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, condotta alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale. La valutazione è tanto più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti, ma non deve contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. È inoltre inammissibile il motivo di ricorso per cassazione riferito alla mancanza di motivazione su una questione non proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata con riserva di motivi, né con la memoria presentata all’udienza camerale, restando precluso in sede di legittimità l’esame di questioni delle quali il giudice dell’impugnazione cautelare non era stato investito.

Il Fatto

Il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza del 1 luglio 2025 respingeva l’istanza di riesame avanzata nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Pistoia del 6 giugno 2025, che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato dei delitti di truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e di autoriciclaggio.

Avverso detta ordinanza i difensori dell’indagato proponevano ricorso per cassazione. Con il primo motivo deducevano la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, fondate esclusivamente sulla gravità del fatto e riferite in modo stereotipato alle modalità di consumazione, senza considerare la confessione, la lontananza temporale dei fatti e le condotte riparatorie. Con il secondo motivo lamentavano la violazione di legge e la manifesta illogicità in ordine alla scelta della misura, assumendo idonea e sufficiente la sola interdizione temporanea dall’esercizio dell’impresa.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto il ricorso, giudicandolo infondato. Il primo motivo non coglie nel segno laddove lamenta violazione di legge e manifesta illogicità nella valutazione della sussistenza e dell’attualità delle esigenze cautelari. Il tribunale del riesame, con le osservazioni svolte alle pagine 6-8 della motivazione, aveva specificamente sottolineato le particolari modalità di consumazione dei fatti contestati e ammessi, la complessità delle operazioni di autoriciclaggio, anche mediante trasferimenti all’estero, e la negativa personalità dell’indagato, già gravato da precedenti condanne per truffa, bancarotta e ricettazione.

Da tali elementi il giudice della cautela aveva desunto un concreto ed effettivo pericolo di reiterazione, anche in ragione dell’elevato ammontare di crediti vantati nei confronti dell’amministrazione e frutto delle condotte decettive. La valutazione, secondo la Corte, è esente dalle censure lamentate, perché esposta in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, e senza incorrere in alcuna violazione di legge. Il giudice del riesame, infatti, aveva fatto riferimento per valutare l’esigenza cautelare non soltanto al parametro della gravità del fatto, ma anche alla negativa personalità dell’indagato e ai tempi e luoghi di consumazione dei delitti contestati.

Quanto al difetto di attualità dell’esigenza cautelare, la valutazione del tribunale del riesame è apparsa alla Corte pienamente ricollegabile al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiedendo invece una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative. Tale analisi deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non deve contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, come affermato da Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu e Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi.

Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente non fondato e avanzato tardivamente solo in sede di legittimità. Il tribunale della libertà, richiamando la motivazione dell’ordinanza genetica, aveva esposto come la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione si imponesse in ragione della necessità di impedire il collegamento dell’indagato con altri soggetti attraverso cui realizzare ulteriori condotte illecite. Né risultava che in sede di riesame l’indagato avesse specificamente prospettato la possibilità della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività di impresa, essendo l’istanza di riesame avanzata senza la deduzione di specifici motivi.

La questione dell’adeguatezza di altra specifica misura di natura interdittiva non poteva, pertanto, essere per la prima volta dedotta in sede di legittimità. Sul punto la Corte ha richiamato il principio secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine a una questione non proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata con riserva di motivi, né con la memoria presentata all’udienza camerale, essendo precluso in sede di legittimità l’esame di questioni delle quali il giudice dell’impugnazione cautelare non era stato investito, come affermato da Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas e da Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020. Al rigetto è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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