Cumulo pene espiate e interesse ai benefici penitenziari (Cass. pen. Sez. I n. 30638 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell’ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l’ammissione ad eventuali benefici penitenziari. La formazione del cumulo c.d. allargato presuppone un interesse concreto ed attuale del condannato a conseguire un risultato utile, quale il contenimento della sanzione complessiva o dei tempi di accesso alle misure alternative alla detenzione. La comune appartenenza dei reati al genere dei delitti ostativi non determina di per sé il venir meno di tale interesse, ove le pene già espiate siano state inflitte per reati ostativi di seconda fascia e quella ancora da eseguire per reato ostativo di prima fascia, sottoposti a presupposti di ammissione diversi e meno stringenti.

Il Fatto

Il condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che includesse anche le pene già interamente espiate al momento di commissione dell’ultimo reato. Il Procuratore generale presso la Corte di appello aveva negato l’emissione del provvedimento e, con ordinanza del 15 aprile 2025, la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza.

Il giudice dell’esecuzione osservava che il carattere ostativo di tutti i reati, sia di quelli già scontati sia di quelli ancora da eseguire, priva il condannato di alcun interesse all’adozione del provvedimento invocato, dal quale non potrebbe discendere alcun effetto a lui favorevole. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava la Corte di appello per avere omesso di considerare che la formazione di un unico cumulo, comprensivo anche delle pene già espiate, gli avrebbe consentito un più agevole accesso ai benefici penitenziari. Le sanzioni già scontate erano state inflitte per reati ostativi c.d. di seconda fascia, mentre quella ancora da eseguire atteneva a reato ostativo c.d. di prima fascia.

La Corte di cassazione richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel cumulo vanno inserite anche le pene già espiate che possano avere riflesso sul criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l’ammissione ai benefici penitenziari (Sez. I n. 26601 del 07/05/2024; Sez. I n. 20207 del 27/03/2018).

La formazione di un cumulo esteso alle pene già interamente eseguite è dunque consentita in ragione del contingente e concreto interesse del condannato a conseguire, grazie a tale operazione, un risultato utile, quale il contenimento della sanzione complessiva o dei tempi di accesso alle misure alternative alla detenzione.

Il ragionamento del giudice dell’esecuzione appare fallace laddove trascura che, stando alla prospettazione del ricorrente, la condanna più recente discende dalla commissione del delitto ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, compreso tra i reati per cui, ai sensi dell’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione, fatta eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concesse solo in presenza di collaborazione con la giustizia effettiva o impossibile o inesigibile, ovvero delle condizioni di cui al comma 1-bis.

Le pene già espiate erano state invece inflitte anche per reato, quale la rapina aggravata, per il quale il comma 1-ter dell’art. 4-bis consente l’ammissione ai benefici al cospetto di requisiti diversi e meno stringenti, specie in chiave di distribuzione dell’onere probatorio. La comune appartenenza dei reati al genere dei delitti ostativi non determina necessariamente il venir meno dell’interesse alla formazione del cumulo allargato. Il provvedimento del giudice dell’esecuzione è pertanto affetto dal dedotto vizio di legittimità: la Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio, volto a verificare se ed in quale misura il condannato possa trarre utilità dalla formazione di un unico cumulo in vista dell’eventuale ammissione a una misura alternativa alla detenzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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