Continuazione in esecuzione: indici del disegno unitario e insindacabilità del merito (Cass. pen. Sez. VII n. 30870 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione, ex art. 671 cod. proc. pen., richiede la dimostrazione che le violazioni dedotte costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine, con originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Non basta la contiguità spazio-temporale né la sussistenza di una concezione di vita improntata all’illecito, che è piuttosto oggetto di recidiva, abitualità, professionalità e tendenza a delinquere. Non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti gli indicatori, purché quelli valorizzati siano significativi. L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici né travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al giudice dell’esecuzione l’applicazione della continuazione tra i reati accertati con due distinte sentenze di condanna: un’uccisione, cui partecipò in veste di esecutore materiale, e, a distanza di circa sei mesi, l’associazione finalizzata a delitti di narcotraffico, con soggetti in parte diversi.

La Corte d’appello di Lecce, con ordinanza del 17.02.2025, ha rigettato l’istanza. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea esclusione del vincolo e valorizzando la ristrettezza dell’arco temporale in cui le vicende si collocano.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ricostruisce in via preliminare il quadro interpretativo consolidato in materia di continuazione in executivis. Le violazioni dedotte devono integrare un unico disegno criminoso, deliberato per raggiungere un determinato fine, con progettazione originaria di una serie di illeciti già concepiti nelle linee essenziali, secondo il richiamo a Sez. I n. 11564 del 2012.

Tale programma non va confuso con una concezione di vita improntata al crimine, che è sanzionata da istituti diversi — recidiva, abitualità, professionalità nel reato, tendenza a delinquere — operanti secondo un parametro opposto al favor rei proprio della continuazione, come chiarito da Sez. V n. 10917 del 2012. La verifica non può fondarsi su indici meramente presuntivi o congetture processuali, dovendo invece dimostrarsi che i reati siano stati concepiti ed eseguiti in un programma unitario (Sez. I n. 37555 del 2015).

La Corte richiama quindi le Sezioni Unite n. 28659 del 2017, che esigono una approfondita verifica di concreti indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita, unitamente alla programmazione dei reati successivi al momento del primo. Non è però necessaria la concomitanza di tutti gli indicatori, potendo l’unitarietà del disegno essere apprezzata anche in presenza di alcuni soltanto di essi, purché significativi (Sez. I n. 8513 del 2013; Sez. I n. 44862 del 2008).

Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto la riconducibilità al medesimo disegno preclusa dalla diversa genesi delle vicende e, in particolare, dall’estemporaneità del coinvolgimento del ricorrente nell’uccisione, determinata da motivazioni personali, distinte da quelle che lo indussero, sei mesi dopo, ad associarsi con altri soggetti per il narcotraffico. La motivazione è ritenuta ampia, perspicua ed esente da fratture razionali.

Il ricorrente, con l’unico motivo, si limita a considerazioni generiche che non evidenziano specifici profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; la ristrettezza dell’arco temporale è qualificata come valutazione soggettiva, di per sé inidonea a incrinare la legittimità della decisione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dell’inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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