Patteggiamento, ricorso per cassazione limitato ai vizi tipizzati dall’art. 448 (Cass. pen. Sez. VII n. 30874 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ovvero quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. È pertanto inammissibile il ricorso che deduca vizi relativi alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati oggetto di addebito. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla manifestazione dell’intento di accedere al rito, al contenuto dell’accordo recepito in sentenza, alla correttezza delle norme richiamate e al rispetto del canone di legalità della pena.

Il Fatto

Con sentenza del 18 febbraio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di un anno e sei mesi di reclusione e 1.400 euro di multa per i reati di detenzione di arma clandestina e detenzione illecita di cocaina, quest’ultima ritenuta di lieve entità.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, articolando due motivi: l’omessa pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione. La questione approda così al vaglio di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione dei motivi esperibili avverso la sentenza di patteggiamento. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente al pubblico ministero e all’imputato di proporre ricorso «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza».

Da questa formulazione il Collegio ricava una preclusione testuale: è esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati. Il controllo giudiziale può esercitarsi soltanto sulla manifestazione dell’intento dell’imputato di accedere al rito, sul contenuto dell’accordo come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone di legalità della pena e delle misure di sicurezza.

Applicando tale griglia al caso concreto, la Corte rileva che il giudice di merito ha congruamente motivato su tutti i profili rilevanti: l’assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; l’attitudine degli elementi istruttori a comprovare la penale responsabilità; la qualificazione giuridica delle condotte; l’applicazione delle circostanze attenuanti; la commisurazione della pena base e di quella aumentata per la continuazione.

I motivi proposti investono invece profili estranei al perimetro dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e risultano manifestamente infondati. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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