Sequestro preventivo, nullità del decreto genetico deducibile solo col riesame (Cass. pen. Sez. III n. 30890 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nullità del decreto di sequestro preventivo per mancanza di motivazione o di autonoma valutazione sul fumus commissi delicti o sul periculum in mora è nullità di ordine generale a regime intermedio, concernente un atto del procedimento incidentale, e soggiaca al regime dell’art. 182 cod. proc. pen. Essa deve essere dedotta o rilevata, a pena di decadenza, immediatamente dopo la notifica o il deposito dell’atto, dunque esclusivamente con la richiesta di riesame, e non può essere eccepita con l’istanza di revoca né rilevata d’ufficio. Il riesame è deputato alla verifica dei profili formali e sostanziali riferiti alla genesi della misura; la revoca attiene invece al riscontro, senza limiti temporali, dei soli profili sostanziali e dei fatti sopravvenuti. Ne consegue che, quando il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto dell’appello cautelare lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eliminazione di tale elemento sulla cosiddetta prova di resistenza.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola aveva respinto l’istanza di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di una somma di denaro in capo a una società, nonché alla confisca per equivalente sui beni di un soggetto fino alla concorrenza della stessa somma, corrispondente al profitto dei reati di cui agli artt. 2, 8 e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza dell’11 febbraio 2025, aveva rigettato l’appello cautelare proposto avverso quel provvedimento. Il ricorrente ha quindi impugnato in cassazione, lamentando tra l’altro la mancata motivazione sulla inutilizzabilità degli atti di indagine successivi alla informativa di reato, in asserita violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente richiamato la costante affermazione secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, nozione comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come precisato da Sezioni Unite n. 25932 del 29.5.2008.
Sul primo motivo, la Corte ha richiamato la pronuncia di Sez. 3 n. 40181 dell’11.10.2022, cui ha dichiarato di voler dare continuità. Il decreto di sequestro preventivo privo di motivazione o di autonoma valutazione è affetto da nullità generale a regime intermedio. Poiché la nullità concerne un atto del procedimento incidentale e non del procedimento principale, il regime applicabile è quello dell’art. 182 cod. proc. pen., e non quello dell’art. 180 cod. proc. pen., costruito per le nullità che concernono il giudizio. La parte che riceve il decreto genetico viziato assiste al compimento della nullità mediante notifica o deposito; il termine per rilevarla o eccepirla è stabilito a pena di decadenza, con la conseguenza che successivamente l’eccezione non è più proponibile né la nullità può essere rilevata d’ufficio.
La Corte ha poi richiamato Sezioni Unite n. 46201 del 31.05.2018, che ha distinto l’ambito dei due istituti: il riesame consente una verifica dell’atto nei suoi aspetti formali e sostanziali riferiti alla genesi della misura; la revoca attiene al riscontro dei soli profili sostanziali e ha la funzione di adeguare la situazione cautelare a carenze originarie dei presupposti o a fatti storici successivi. La verifica dei requisiti formali del decreto genetico, come quella sulla mancanza di motivazione, deve quindi essere effettuata esclusivamente in sede di riesame e la relativa nullità deve essere dedotta, a pena di decadenza, con la richiesta di riesame, non con l’istanza di revoca.
La Corte ha inoltre escluso il vizio motivazionale del provvedimento impugnato, che ha spiegato perché gli elementi nuovi non potessero incidere sulla misura in essere e ha dato conto della richiesta di dissequestro parziale. Quanto al secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui chi lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, la cosiddetta prova di resistenza. Il motivo è risultato generico, non essendo stata specificata la decisività degli elementi asseritamente inutilizzabili rispetto al fumus. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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