Partecipazione mafiosa provata per facta concludentia e presunzione delle esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. V n. 31700 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione mafiosa, la partecipazione del concorrente può essere ricostruita anche in via indiziaria, purché il contributo, materiale o morale, sia non occasionale e apprezzabile sotto il profilo della rilevanza causale rispetto all’esistenza o al rafforzamento del sodalizio. Il giudice di legittimità, investito del vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine ai gravi indizi, verifica la congruità del ragionamento rispetto ai canoni della logica e alle massime di esperienza, senza sostituire la propria valutazione a quella di merito. L’interpretazione del linguaggio degli intercettati, anche criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità. Per l’indiziato di reati di mafia le esigenze cautelari sono presunte e spetta all’indagato allegare gli elementi contrari; la conferma può fondarsi anche su un solo periculum.
Il Fatto
Il ricorrente è destinatario di custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. del Tribunale di Palermo, che lo ha ritenuto gravemente indiziato di partecipazione a un sodalizio mafioso con funzione di responsabile di un quartiere cittadino. Il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza deliberata il 6 marzo 2025, ha respinto la richiesta di riesame.
Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi e in un motivo aggiunto, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria e quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari. La questione approda in legittimità per la dedotta inadeguatezza della motivazione del Collegio della cautela.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una preliminare coordinata: nel giudizio di legittimità sul vizio di motivazione in materia di gravi indizi di colpevolezza, spetta al giudice supremo controllare se il Tribunale abbia dato conto delle ragioni del proprio convincimento, verificando la congruenza rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nell’ottica di una qualificata probabilità di colpevolezza. Il sindacato non può però dar seguito a censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di merito.
Poiché il quadro indiziario si compone essenzialmente di intercettazioni, il Collegio ribadisce che l’interpretazione del linguaggio degli intercettati, anche criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito: se logicamente motivata, si sottrae al controllo di legittimità. Il ricorrente, proponendo una lettura alternativa delle conversazioni, sollecita un inammissibile riesame nel merito.
Nel concreto, la Corte esamina la trama motivazionale nel suo complesso e non per singoli frammenti, poiché ciascun dato si salda con gli altri in una giustificazione unitaria. Il provvedimento ha valorizzato la conversazione ove si discorre del predominio del ricorrente sul quartiere e del controllo sulle compravendite immobiliari, nonché il canale di contatto con il latitante, l’interessamento al pagamento delle spese legali di un sodale arrestato e la conversazione in cui il ricorrente si duole del trattamento ricevuto dal reggente del clan.
Quanto alla dedotta carenza argomentativa sulla mancanza di dichiarazioni di collaboratori, la Corte riconosce l’omessa trattazione del tema, ma la ritiene inidonea a scardinare la tenuta del provvedimento, poiché non costituisce vizio di motivazione qualunque omissione valutativa relativa a singoli dati estrapolati dal contesto.
Sul versante cautelare, la Corte afferma che per l’indiziato di associazione mafiosa tutte le esigenze dell’art. 274 cod. proc. pen. sono presunte: spetta all’indagato allegare gli elementi contrari, operazione non compiuta. La conferma può comunque fondarsi anche su un solo periculum libertatis, avendo il Tribunale motivato in positivo sulla recidiva. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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