Competenza distrettuale immune dall’esclusione della gravità indiziaria in sede cautelare (Cass. pen. Sez. Un. n. 32583 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esclusione, nell’ambito di una procedura cautelare, della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all’art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies cod. proc. pen. non determina l’incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex art. 328, commi 1-bis e 1-quater, cod. proc. pen.. La competenza distrettuale, in deroga agli ordinari criteri territoriali, si radica sulla iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. per un titolo di reato qualificante, e resta insensibile alle vicende del subprocedimento cautelare. Il principio dell’art. 291, comma 2, cod. proc. pen. e la disciplina dell’art. 27 cod. proc. pen. presuppongono una corretta declaratoria di incompetenza, che nella specie non ricorre.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania applicava al ricorrente la custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato di due reati di tentata estorsione in concorso, aggravati dal metodo mafioso e dalla minaccia commessa da più persone riunite.

Investito della richiesta di riesame, il Tribunale di Catania annullava il provvedimento quanto al reato di cui al capo 1) per difetto di gravità indiziaria; in relazione al capo 2) annullava la misura limitatamente all’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. e la confermava per il resto, ravvisando il pericolo di reiterazione. Il ricorrente deduceva che, caduta la qualificazione distrettuale, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’incompetenza del giudice distrettuale e trasmettere gli atti al G.i.p. di Ragusa, omettendo inoltre il giudizio sull’urgenza. La Seconda Sezione, rilevato il contrasto, rimetteva la questione alle Sezioni Unite.

La Motivazione della Corte

Il contrasto riguardava l’interpretazione dell’art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.. Un indirizzo maggioritario escludeva che la caduta della gravità indiziaria sul reato o sull’aggravante qualificante incidesse sulla competenza distrettuale; l’indirizzo opposto, richiamando Sez. U, n. 19214 del 2020 (Giacobbe), riteneva doverosa la declaratoria di incompetenza con verifica ex art. 291, comma 2, cod. proc. pen..

Le Sezioni Unite aderiscono all’orientamento maggioritario. Il dato testuale è decisivo: le norme richiamano i «procedimenti» per i delitti del catalogo, e il procedimento sorge con l’iscrizione della notizia di reato ex art. 335 cod. proc. pen.. Sino a quando resta iscritto un titolo qualificante, la deroga alla competenza ordinaria permane, attratta in sede distrettuale, a prescindere dalle decisioni assunte in fase cautelare. Il giudice distrettuale resta il giudice naturale per quel procedimento, perché il fatto che rileva è quello corrispondente alla notizia di reato, non quello diversamente qualificato dal giudice della cautela.

Il principio espresso dalla sentenza Giacobbe non è in discussione, ma non incide sulla questione: l’applicazione degli artt. 291, comma 2, e 27 cod. proc. pen. presuppone una corretta declaratoria di incompetenza. Nelle pronunce delle Sezioni Unite richiamate l’operatività di quel procedimento è stata affermata in casi di incompetenza manifesta o di manifesta infondatezza dell’eccezione, ipotesi estranee al tema in esame.

La Corte sottolinea l’autonomia funzionale del procedimento cautelare, la naturale fluidità dell’imputazione e il fisiologico arricchimento del patrimonio conoscitivo nelle indagini preliminari. La competenza distrettuale cede invece, con riespansione delle regole ordinarie, quando il pubblico ministero aggiorni l’iscrizione mutando la qualificazione o le circostanze, oppure quando il reato qualificante sia oggetto di stralcio o di archiviazione. La declaratoria ipotizzata esporrebbe il processo a perenne instabilità, in ragione del carattere provvisorio delle decisioni cautelari.

Nel caso di specie il Tribunale ha correttamente applicato il principio, non dichiarando l’incompetenza pur avendo escluso la gravità indiziaria per il reato e per l’aggravante. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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