Continuazione tra reati e contravvenzione: aumento per moltiplicazione (Cass. pen. Sez. 6 n. 60 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, quando il reato più grave è punito con pena congiunta (detentiva e pecuniaria) e il reato satellite è una contravvenzione punita con pena alternativa (arresto o ammenda), l’aumento di pena ex art. 81 cod. pen. deve essere operato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, ragguagliando la pena detentiva a quella pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen. Il giudice può applicare l’aumento su una soltanto delle pene previste per il reato più grave, motivando la scelta ai sensi dell’art. 133 cod. pen., nel rispetto del principio di legalità della pena e del favor rei. Tale questione, attenendo alla legalità della pena, è rilevabile d’ufficio anche se non devoluta in appello.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna aveva confermato la sentenza del Tribunale di Parma, condannando l’imputato per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violazione della legge armi e detenzione abusiva di armi, riuniti nel vincolo della continuazione. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi, tra cui l’illegalità della pena per l’erronea applicazione del criterio di aumento per la continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso concernenti il giudizio di attendibilità della persona offesa, la ricorrenza dell’elemento dell’abitualità nel reato di maltrattamenti e la mancata applicazione della continuazione tra tutti i reati.
Quanto alle doglianze sulla persona offesa, la Corte ha richiamato il principio, ormai consolidato, secondo cui le dichiarazioni della vittima possono costituire da sole fonte esclusiva di prova, previa verifica della sua credibilità. Ha escluso che la remissione della querela o la ripresa della convivenza inficino l’attendibilità del racconto, essendo spesso sintomatici della condizione di soggezione psicologica della vittima rispetto all’autore delle condotte vessatorie.
Sul requisito dell’abitualità, ha precisato che il delitto di maltrattamenti è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che ledano la dignità della persona offesa, precisando che il dolo non richiede uno specifico programma criminoso.
Con riferimento al trattamento sanzionatorio, la Corte ha invece accolto il motivo relativo all’illegalità della pena, rilevando che l’aumento per la continuazione in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen., punita con pena alternativa, era stato illegittimamente operato sia sulla pena detentiva che su quella pecuniaria del reato-base. Ha enunciato il criterio per cui, ove il reato più grave sia punito con pena congiunta e il satellite con pena alternativa, l’aumento va effettuato su una sola delle pene, con scelta motivata ai sensi dell’art. 133 cod. pen.
Ha infine disposto l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, per una nuova valutazione in conformità ai principi enunciati dall’arresto nomofilattico delle Sezioni Unite.
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Nota della Redazione
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