Legittimo impedimento del difensore e onere di specificazione del rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 33161 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento con assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., solo a condizione che il difensore prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità degli impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale la sua funzione nel diverso processo, rappresenti l’assenza di altro codifensore e l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. Il giudice che, accertata la mancata comparizione del difensore di fiducia, nomini il sostituto e provveda sull’istanza di rinvio già depositata non deve interloquire nuovamente con il sostituto, essendo le ragioni già esposte. In tema di tentativo, assumono rilievo gli atti che, pur preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente abbia definitivamente approntato il piano criminoso e iniziato ad attuarlo, con significativa probabilità di conseguire l’obiettivo, salvo eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 30 aprile 2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Bari del 23 dicembre 2021 che aveva condannato l’imputato per il delitto di concorso in tentata rapina aggravata, limitatamente ai fatti avvenuti il 7 agosto 2013.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazione dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per non avere il tribunale interpellato il difensore nominato in sostituzione sull’istanza di rinvio; la violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per l’omessa concessione del rinvio dell’udienza del 4 aprile 2019 per contestuale impedimento presso altra autorità giudiziaria; la sussistenza dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen.; l’inidoneità della condotta a integrare il concorso punibile; l’omessa concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il ricorso, rilevando che i motivi erano infondati o reiterativi di doglianze già vagliate dalla corte di merito. Quanto al rigetto dell’istanza di rinvio, alcun vizio affligge l’ordinanza del tribunale che, nella fase di costituzione delle parti, accertata la mancata comparizione del difensore di fiducia, nominava altro difensore in sostituzione ex art. 97, quarto comma, cod. proc. pen. e provvedeva sull’istanza già depositata.
Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite n. 4909 del 2014, l’impegno professionale in altro procedimento è legittimo impedimento solo a condizione che il difensore prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità, indichi le ragioni di essenzialità della sua funzione nel diverso processo, rappresenti l’assenza di altro codifensore e l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. Nel caso esaminato, l’istanza non conteneva la descrizione adeguata delle ragioni di assoluta necessità di comparizione dinanzi al Tribunale di Brescia né l’impossibilità di nominare un sostituto.
Quanto al travisamento della prova in caso di doppia conforme, la struttura giustificativa delle due sentenze si salda in un unico corpo argomentativo. I giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno escluso sia lo stato di necessità sia la non punibilità del tentativo, evidenziando indicazioni specifiche sui soggetti da rapinare, sul denaro e sui mezzi utilizzati. La mancata attuazione del proposito criminoso non è attribuibile a una volontaria errata indicazione dell’orario, bensì a circostanze impreviste sopravvenute.
La Corte ha ribadito che, ai fini della configurabilità del tentativo, assumono rilievo anche gli atti preparatori che facciano fondatamente ritenere l’avvenuto approntamento del piano criminoso, secondo Sez. 2, n. 9638 del 2025. Infine, incensurabile il diniego delle attenuanti generiche per la negativa personalità dell’imputato. Conseguono la condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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