Esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva spetta al Magistrato di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 33163 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase esecutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, unico organo preposto è il Magistrato di sorveglianza, al quale il Pubblico ministero trasmette la sentenza ai sensi dell’art. 661 cod. proc. pen. Il magistrato provvede “senza ritardo” ai sensi dell’art. 62 legge n. 689/1981, con il seguito procedimentale esecutivo affidato alla sua direzione. È pertanto abnorme, e ricorre per cassazione, il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza, dopo aver emesso l’ordinanza di conversione della pena pecuniaria, ne disponga la trasmissione al Pubblico ministero per l’esecuzione, onerandolo di un adempimento estraneo alle sue attribuzioni e determinando una stasi procedimentale non altrimenti superabile.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza, preso atto dello stato di insolvibilità incolpevole del condannato e in assenza di richiesta di conversione in lavoro di pubblica utilità sostitutivo, convertiva ai sensi dell’art. 660 cod. proc. pen. la pena pecuniaria inflitta in detenzione domiciliare sostitutiva.
Avverso il provvedimento proponeva ricorso il Procuratore della Repubblica, deducendone l’abnormità e la violazione degli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 legge n. 689/1981: il magistrato aveva demandato al Pubblico ministero l’esecuzione della sanzione sostitutiva, mentre, nel sistema delineato dalla riforma Cartabia, l’unico organo deputato è il Magistrato di sorveglianza, restando il Pubblico ministero mero organo di impulso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 660, comma 7, cod. proc. pen. prevede che, accertato il mancato pagamento, il Pubblico ministero trasmetta gli atti al Magistrato di sorveglianza per la conversione; il comma 12 stabilisce che l’ordinanza di conversione è eseguita dal medesimo magistrato ai sensi degli artt. 62 e 63 legge n. 689/1981, in quanto compatibili.
Con specifico riguardo alla detenzione domiciliare sostitutiva, l’art. 661 cod. proc. pen. attribuisce al Pubblico ministero la sola fase propulsiva, consistente nella trasmissione della sentenza, e fissa in capo al Magistrato di sorveglianza la competenza esecutiva. Per la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità provvede invece il giudice che l’ha applicata.
L’interpretazione letterale è confermata dalla giurisprudenza richiamata. È abnorme il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza, anziché compiere l’incombente a lui spettante, disponga la trasmissione degli atti al Pubblico ministero (Sez. I n. 10781 del 15.01.2025). La competenza funzionale in materia di revoca della detenzione domiciliare resta del Magistrato anche dopo il d.lgs. n. 150/2022 (Sez. I n. 9282 del 12.01.2024). Quanto alla competenza territoriale, è individuato il magistrato del luogo di effettiva esecuzione (Sez. I n. 42346 del 11.10.2024).
Nel caso concreto, il magistrato, già emessa l’ordinanza di conversione, ne ha disposto la trasmissione al Pubblico ministero per l’esecuzione. L’atto è abnorme: il giudice ha restituito gli atti a un organo che non poteva provvedere, determinando una stasi procedimentale non altrimenti superabile.
Il provvedimento è pertanto annullato senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, lett. d), cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza.
Nota della Redazione
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