Notifica all’omonimo difensore e nullità del giudizio di appello (Cass. pen. Sez. V n. 34048 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione al difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza di appello, l’ipotesi di omonimia fra più difensori iscritti nello stesso foro non esonera la cancelleria e l’ufficiale giudiziario dall’obbligo di provvedere alla corretta notificazione, così da consentire al difensore di partecipare al giudizio. La relativa irregolarità non può essere fatta carico all’imputato, che non vi ha dato colpevolmente corso. Ne deriva la nullità assoluta e insanabile del giudizio di appello, ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 601 cod. proc. pen., rilevabile anche d’ufficio. Il giudice di legittimità, investito di un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è giudice anche del fatto e può accedere direttamente agli atti processuali.
Il Fatto
Tre imputati erano stati riconosciuti colpevoli, all’esito di giudizio abbreviato, di reati unificati dal vincolo della continuazione, con condanna alla pena di tre mesi di reclusione e 300 euro di multa, aumentata per la continuazione con fatti già giudicati con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 4 ottobre 2024, aveva confermato la decisione di primo grado.
Uno degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello al proprio unico difensore di fiducia. Gli altri due hanno impugnato autonomamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’entità della pena. La questione centrale attiene alla regolarità della vocatio in ius del difensore in secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura del vizio dedotto. Essendo stato prospettato un error in procedendo, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto e può esaminare direttamente gli atti, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 42792 del 31.10.2001.
Dall’esame degli atti emerge che il decreto di fissazione dell’udienza di appello era stato notificato a un indirizzo PEC riferibile a un omonimo del difensore di fiducia, e non all’indirizzo intestato al professionista effettivamente nominato. Il difensore, pertanto, non aveva avuto notizia del processo. La Corte richiama il principio secondo cui, in caso di omonimia fra difensori dello stesso foro, spetta alla cancelleria e all’ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione, non potendosi imputare all’imputato irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso (Sez. II n. 28056 del 10.07.2024; Sez. II n. 43336 del 15.09.2023; Sez. III n. 5982 del 12.12.2001). Ne consegue la nullità del giudizio di appello e l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello per l’ulteriore corso.
Quanto agli altri ricorsi, la Corte rileva che la sussistenza delle circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, sindacabile solo nei limiti della contraddittorietà e della congruità della motivazione (Sez. V n. 43952 del 13.04.2017; Sez. II n. 3609 del 18.01.2011). La sentenza di appello aveva respinto le doglianze valorizzando i numerosi precedenti penali, le modalità esecutive dei fatti, l’effrazione violenta e la condotta di fuga, escludendo la rilevanza della dedotta indigenza economica, rimasta indimostrata. Il riconoscimento premiale del rito abbreviato, inoltre, non può fondare le attenuanti, poiché già incide sulla diminuzione di pena.
Sul trattamento sanzionatorio, la Corte conferma che la valutazione dei criteri dell’art. 133 cod. pen. è rimessa al giudice di merito e implica un apprezzamento fattuale. I ricorsi, riproponendo le medesime argomentazioni già disattese, risultano reiterativi e aspecifici, oltre che manifestamente infondati. Ne segue la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese e al versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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