Continuazione in executivis e cumulo parziale richiedono motivazione effettiva (Cass. pen. Sez. V n. 34054 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione che rigetta la richiesta di continuazione non può limitarsi a dichiararne l’inammissibilità per essere il vincolo già riconosciuto con riguardo ad alcuni reati: deve accertare, alla stregua degli elementi sintomatici offerti dal condannato, se sia configurabile una preventiva programmazione unitaria tra i reati già unificati e quelli per i quali il vincolo non è stato riconosciuto. Il condannato che invoca la continuazione in executivis non ha un onere probatorio, ma un mero interesse all’allegazione di elementi specifici sintomatici, la cui mancanza non può essere valorizzata negativamente dal giudice. L’applicazione del criterio moderatore dell’art. 78, comma 1, n. 1), cod. pen. e del cumulo parziale esige una motivazione che dia conto dei criteri di calcolo delle pene concorrenti e dell’effettivo presupposto della commissione del reato durante l’espiazione di una precedente pena.

Il Fatto

Il condannato ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra otto sentenze di condanna, per reati di evasione, detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e associazione di tipo mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti, e per la rideterminazione della pena complessiva nei limiti dell’art. 78 cod. pen.

Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione del rinvio, ha respinto l’istanza, escludendo la continuazione tra i reati di evasione, dichiarandola inammissibile per i reati associativi e di spaccio già unificati con provvedimento della Corte di appello di Lecce, e ritenendo legittimo il cumulo parziale per uno dei reati di evasione. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, muovendo dal principio enunciato nella sentenza rescindente: il riconoscimento della continuazione richiede una preventiva programmazione unitaria dei reati, desumibile da indicatori fattuali come la contiguità spazio-temporale, l’omogeneità delle condotte, la sistematicità delle violazioni e le abitudini di vita dell’autore.

Il giudice del rinvio non avrebbe dovuto limitarsi a rigettare la richiesta per i reati di evasione e a dichiararla inammissibile per quelli già unificati, ma avrebbe dovuto accertare se fosse configurabile una deliberazione unitaria tra i reati già legati dal vincolo e uno o più dei reati di evasione rimasti esclusi. La Corte richiama il principio secondo cui il condannato ha un mero interesse all’allegazione di elementi sintomatici, non configurandosi un onere giuridico.

Quanto al criterio moderatore dell’art. 78, comma 1, n. 1), cod. pen., il riferimento ai cumuli operati dal Pubblico Ministero non è accompagnato dall’indicazione dei criteri di calcolo, impedendo il controllo. Non è dato comprendere se le pene inglobate nei cumuli si riferissero a reati commessi prima dell’inizio della detenzione, valendo il principio di unità del rapporto esecutivo, ovvero durante l’espiazione, dovendosi procedere a nuovo cumulo.

Infine, il cumulo parziale applicato per uno dei reati di evasione è stato ritenuto apodittico: il Tribunale ha applicato il trattamento sfavorevole senza accertare che il reato fosse stato commesso dopo la rimessione in libertà a seguito dell’espiazione di parte della pena. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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