Partecipazione mafiosa e gravità indiziaria: sindacato di legittimità e aggravante armi (Cass. pen. Sez. V n. 33768 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di provvedimenti de libertate, il controllo di legittimità della Corte di cassazione non consente alcuna revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né la rivalutazione dello spessore degli indizi o delle condizioni soggettive dell’indagato: il sindacato resta circoscritto all’osservanza di specifiche norme di legge e all’assenza di illogicità evidenti nella motivazione. La partecipazione a un’associazione mafiosa non si esaurisce in una manifestazione di volontà unilaterale o in un’affermazione di status, ma richiede un’attivazione fattiva, dinamica e concreta a favore della consorteria, desumibile dal complesso degli indizi e non dalla lettura atomistica delle singole captazioni. In tema di associazioni mafiose storiche, l’aggravante della disponibilità di armi è configurabile anche senza l’esatta individuazione delle stesse, essendo sufficiente l’accertamento in fatto della dotazione, desumibile dalle risultanze della pluriennale esperienza storica e giudiziaria, con presunzione di conoscenza, o di ignoranza colposa, in capo a ciascun partecipe.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, decidendo ex art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta nell’interesse di un indagato avverso l’ordinanza del G.i.p. che aveva applicato la custodia cautelare in carcere. Le contestazioni riguardavano la partecipazione a un’associazione mafiosa armata riconducibile a “Cosa Nostra”, con ruolo riferito a una specifica famiglia, oltre a plurimi reati-fine in materia di stupefacenti e a un episodio di estorsione aggravata.
Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: assenza di gravi indizi di colpevolezza quanto alla compartecipazione associativa; insussistenza dell’aggravante della disponibilità delle armi; carenza degli indizi sui reati-fine, con qualificazione dell’episodio estorsivo come violenza privata. La questione giunge in sede di legittimità sul perimetro del sindacato sulla motivazione cautelare.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del proprio potere di controllo. Nei provvedimenti de libertate non è consentita la revisione degli elementi fattuali né la rivalutazione degli indizi; l’insussistenza dei gravi indizi ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile solo se si traduce in violazione di legge o in manifesta illogicità della motivazione. Non sono pertanto ammissibili le censure che, pur formalmente di motivazione, prospettino una diversa valutazione delle circostanze.
Sul primo motivo, la Corte rileva che il ricorrente non contesta l’erronea percezione del significante delle conversazioni captate, ma il loro significato probatorio: ciò esclude in radice il travisamento. L’interpretazione e la valutazione delle intercettazioni sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito, sindacabili solo per manifesta illogicità. L’approccio del ricorrente è atomistico, mentre il Tribunale ha tratto la prova anche dalla connessione temporale e tematica delle captazioni e dalle ulteriori emergenze. Il giudice di merito ha dato conto del luogo e del contesto del giuramento, della piena conoscenza degli assetti interni alla famiglia, della gestione del settore estorsivo e della condivisione del vincolo mutualistico. La vicenda dell’incendio e della “messa a posto” per un esercizio aperto senza autorizzazione, con l’anticipazione della somma da parte del reggente, è stata letta come confermativa dell’intraneità e non come contraddittoria. La Corte richiama Sezioni unite Modaffari del 27.5.2021, Rv. 282889, sulla necessità di un’apporto dinamico e concreto.
Sul secondo motivo, relativo all’aggravante della disponibilità di armi, la Corte ribadisce che per le mafie storiche non è richiesta l’esatta individuazione delle stesse, essendo sufficiente l’accertamento della dotazione desumibile dalla pluriennale esperienza storica e giudiziaria (richiamate Sez. II n. 22899 del 2022 e Sez. II n. 2159 del 2023). Di regola è ascrivibile a colpa l’eventuale ignoranza del singolo associato, dovendosi fare riferimento al sodalizio nel suo complesso.
Sul terzo motivo, quanto agli stupefacenti, la Corte conferma che l’accordo al prezzo pattuito perfeziona il reato di acquisto, indipendentemente dalla consegna e dal pagamento. Quanto all’episodio estorsivo, la fattispecie è correttamente ricondotta all’estorsione: il fine aveva connotazione economica e il danno patrimoniale comprende la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un risultato economicamente valutabile, secondo Sezioni Unite n. 30016 del 28.03.2024, Rv. 286656. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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