Giudice dell’esecuzione e divieto di rivalutare la permanenza dell’affiliazione mafiosa (Cass. pen. Sez. I n. 34942 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione non può rivalutare l’ampiezza della condotta partecipativa al sodalizio mafioso né modificare la data finale di permanenza del reato associativo accertata nel giudizio di cognizione con sentenza irrevocabile. Quando la contestazione sia formulata in forma aperta, senza indicazione della data di cessazione, la regola secondo cui la permanenza si considera cessata con la sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quel momento, ma individua il limite processuale oltre il quale la questione non è più deducibile se non fu oggetto di specifica censura. Ne segue che la questione della permanenza dell’affiliazione, mai divenuta fatto controverso nei gradi di cognizione, non è recuperabile in sede esecutiva.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 9 aprile 2025 dichiarava inammissibile l’istanza del condannato volta a ottenere la declaratoria di illegalità della pena inflittagli con sentenza della Corte di appello del 15 aprile 2022.

Avverso quel provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 25, comma 3, Cost. e art. 7 CEDU. Secondo il ricorrente, per determinare la pena erano stati assunti parametri non corretti, con riferimento alla data di cessazione della condotta partecipativa.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal pacifico insegnamento in materia di successione di leggi penali nel tempo: nei reati permanenti contestati in forma aperta o a consumazione in atto, la regola processuale che fissa la cessazione della permanenza alla pronuncia di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza, spettando all’accusa la prova del protrarsi della condotta e all’imputato l’allegazione dei fatti interruttivi. Il principio è richiamato nella Sez. II n. 37104 del 13.06.2023.

Quel precedente, però, aggiunge un passaggio decisivo: in difetto di impugnazione sul punto, la Corte di appello non poteva rilevare d’ufficio la questione dello ius superveniens, che riguarda pur sempre la dimostrazione del fatto-reato come contestato e deve formare oggetto di puntuale censura.

Nel caso concreto la Corte rileva che la permanenza dell’affiliazione non ha mai costituito fatto controverso. Il ricorrente è stato condannato per il suo ruolo nel sodalizio fino alla data della sentenza di primo grado; la questione non è stata contestata nei gradi di cognizione ed è divenuta accertamento definitivo, già scrutinato con declaratoria di inammissibilità in punto di trattamento sanzionatorio.

La Corte ribadisce quindi che il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti contenuto e limiti, ma non può rivalutare l’ampiezza della condotta partecipativa, come non può fare in tema di recidiva, di continuazione o di tempus commissi delicti. Il caso è sovrapponibile a quello deciso dalla Sez. I n. 25219 del 20.05.2021. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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