Pericolosità sociale e proroga della libertà vigilata: criteri e limiti temporali (Cass. pen. Sez. I n. 22452 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica della persistenza della pericolosità sociale ex art. 208 cod. pen., il giudice deve accertare la concreta e attuale pericolosità dell’interessato secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen., formulando un giudizio prognostico sulla commissione di nuovi reati. Le inadempienze e le condotte anteriori all’ultima proroga non possono essere nuovamente valorizzate, essendo già poste a fondamento del precedente provvedimento. La sopravvenuta applicazione di una misura cautelare per grave delitto, unita alla persistente assenza di attività lavorativa, integra elementi idonei a confermare la prognosi negativa.

Il Fatto

Il magistrato di sorveglianza, all’esito della verifica di persistenza della pericolosità sociale, prorogava di un anno la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata al ricorrente, già sottoposto alla misura dal 30.5.2008 al 3.6.2024. Il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 9 ottobre 2025, rigettava il reclamo proposto avverso tale provvedimento.

La difesa proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., deducendo l’omessa valutazione globale della personalità, l’irrilevanza delle vicende pregresse, la volontà di cambiamento e l’assenza di collegamenti con il contesto criminale di provenienza. Il Sostituto Procuratore generale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla funzione della misura di sicurezza, volta a neutralizzare la pericolosità sociale di chi ha commesso un reato, con finalità di reinserimento sociale. Presupposto imprescindibile è l’accertamento della concreta e attuale pericolosità, da compiersi sulla base dei parametri dell’art. 133 cod. pen., per formulare un giudizio prognostico che consenta di ritenere, con elevato grado di possibilità, il pericolo di nuovi reati.

Alla scadenza del periodo minimo, il magistrato di sorveglianza deve verificare la persistenza delle condizioni che avevano giustificato l’applicazione della misura, revocandola o prorogandola. Anche in sede di riesame, il giudice fa riferimento ai parametri dell’art. 133 cod. pen., alla luce del comportamento tenuto durante la sottoposizione alla misura, potendo considerare i precedenti, i procedimenti pendenti, la natura e gravità dei fatti, la condotta in esecuzione e le concrete possibilità di reinserimento.

Nel caso esaminato, il magistrato di sorveglianza aveva valutato la pericolosità sulla base dei criteri dell’art. 133, comma 2 cod. pen., rilevando la mancata stabile attività lavorativa e la frequentazione di pregiudicati. Il Tribunale, in sede di reclamo, aveva menzionato la sopravvenienza di un carico pendente per riciclaggio, con applicazione prima degli arresti domiciliari e poi del divieto di dimora, e la persistente inattività lavorativa.

Il passaggio decisivo riguarda il perimetro temporale della valutazione. Le inadempienze e le condotte anteriori all’ultima proroga, sino al giugno 2024, non possono essere tenute in considerazione, essendo già poste a fondamento del precedente provvedimento. Deve aversi riguardo alle sole condotte successive: la sopravvenuta misura cautelare per il grave delitto di riciclaggio, unita all’assenza di attività lavorativa, consente di confermare la prognosi negativa, essendo concreta e attuale la pericolosità. La valutazione del Tribunale, fondata su corretti criteri, non merita le censure mosse. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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