Furto di energia elettrica e aggravante del pubblico servizio (Cass. pen. Sez. IV n. 35426 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. il furto di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore. La cosa destinata a pubblico servizio è quella che presenta un nesso funzionale oggettivo con l’erogazione di un servizio fruibile dalla collettività, non quella esposta alla pubblica fede o accessibile alla generalità dei consociati. La ratio del maggior disvalore risiede nella destinazione del bene alla fruizione collettiva, dalla quale esso viene distolto: tale destinazione permane sia nell’allacciamento abusivo alla rete, sia nella manomissione del contatore. Ne deriva che il delitto, escluso il caso delle cose esposte alla pubblica fede, resta sottratto al regime di perseguibilità a querela introdotto dalla cosiddetta riforma Cartabia.
Il Fatto
Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 12.03.2025, dichiarava non doversi procedere nei confronti di due imputati per difetto della condizione di procedibilità, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. La condotta contestata era consistita nella manomissione del contatore dell’energia elettrica.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. Sostiene il ricorrente che la motivazione del Tribunale sull’esclusione dell’aggravante sia errata, poiché rileva non la modalità dell’impossessamento, ma la natura del bene sottratto, l’energia elettrica, destinata a pubblico servizio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di ordine processuale. Il delitto di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., salvo il caso di fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, che nella specie non ricorre, è sottratto al regime di perseguibilità a querela introdotto con la cosiddetta riforma Cartabia. Il difetto della condizione di procedibilità dichiarato dal Tribunale presupponeva dunque l’insussistenza dell’aggravante.
Il Collegio ritiene che l’aggravante in discorso — contestata sotto il profilo del fatto compiuto su cose destinate a pubblico servizio — ricorra, essendosi la condotta concretizzata nella manomissione del contatore dell’energia elettrica destinata a servizio pubblico.
Sul punto la Corte richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui intende dare continuità. La cosa destinata al pubblico servizio è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6 n. 698 del 2013, Giordano). L’aggravante sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all’erogazione di un pubblico servizio (Sez. 4 n. 48529 del 2023, Marcì; Sez. 5 n. 42373 del 2023, Valenti). È arbitrario sostenere che la nozione di pubblico servizio si incentri sull’accessibilità dei beni strumentali da parte della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio organizzato anche mediante la destinazione di risorse umane e materiali (Sez. 4 n. 5687 del 2024, Chiola).
Ne consegue che la configurabilità dell’aggravante non dipende dal fatto che la condotta sia consistita nell’allacciamento abusivo alla rete piuttosto che nella manomissione del contatore. La ratio del maggior disvalore risiede nella destinazione del bene energia, così come delle risorse destinate a garantirne l’erogazione, alla fruizione della generalità dei consociati e, dunque, nella sua destinazione finale a un pubblico servizio, dalla quale il bene viene distolto. Tale destinazione permane sia nell’ipotesi di allacciamento abusivo, sia in quella di manomissione del contatore.
Il ricorso è pertanto fondato. La Corte annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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