Concordato in appello: preclusioni e difformità della pena (Cass. pen. Sez. V n. 35793 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., la rinuncia ai motivi di gravame in funzione dell’accordo sulla pena stabilizza l’affermazione di responsabilità statuita in primo grado e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, che si riverberano sul giudizio di legittimità. Sono pertanto inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., salvo il caso di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di appello, nonché ai vizi di determinazione della pena che non si siano tradotti in illegalità della sanzione. È invece ammissibile il ricorso che deduca la difformità tra pena concordata e pena irrogata: la sentenza va annullata senza rinvio e la Corte provvede alla rettifica ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, con sentenza deliberata l’11 gennaio 2025, ha riformato solo in punto di trattamento sanzionatorio, ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena irrogata a tre imputati, confermando le statuizioni rese nei confronti degli altri due in ordine alla partecipazione a un’associazione di stampo mafioso, a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e ai reati-fine.

Avverso tale pronuncia hanno proposto distinti ricorsi tutti gli imputati, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione. La questione centrale riguarda la posizione di chi aveva chiesto la definizione del processo con accordo sulla sola pena detentiva, ma è stato condannato a una pena superiore a quella concordata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura del concordato in appello introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103. La rinuncia ai motivi di gravame limitata all’accordo sulla pena circoscrive la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non rinunciati e non impone una nuova motivazione sull’an della responsabilità.

Da ciò deriva un effetto preclusivo che si riverbera sull’intera progressione processuale, compreso il giudizio di legittimità, in modo analogo a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. Poiché la rinuncia è irretrattabile, si forma il giudicato sui relativi punti della decisione. Ne segue l’inammissibilità dei ricorsi che ripropongono doglianze ormai precluse, relative alla qualificazione giuridica del reato associativo e alla valutazione delle condizioni di proscioglimento.

Diversa è la sorte del ricorso che denuncia la difformità tra la pena richiesta e quella irrogata. Il ricorrente aveva chiesto la riduzione della sola pena detentiva a due anni di reclusione, mentre il dispositivo reca una pena superiore. In tal caso il ricorso è ammissibile e la sentenza va annullata senza rinvio, potendo la Corte rettificare direttamente l’errore sulla quantità della pena ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di epilogo decisorio obbligato che non involge accertamenti discrezionali.

Quanto agli altri ricorsi, la Corte li dichiara inammissibili per genericità: le censure non si confrontano con l’apparato argomentativo delle conformi sentenze di merito e si limitano a mere affermazioni di dissenso. In tema di determinazione della pena tra più concorrenti nel medesimo reato, il giudice non è gravato dell’onere di una valutazione comparativa delle singole posizioni, dovendo definire il trattamento sulla base di parametri individuali. La Corte esclude inoltre che l’omesso esercizio dell’azione penale nei confronti di un fornitore possa escludere la responsabilità di altro compartecipe. La sentenza è quindi annullata senza rinvio limitatamente alla pena detentiva, rideterminata nella misura concordata, con condanna degli altri ricorrenti alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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