Interesse a impugnare la cautelare del giudice incompetente va dedotto in riesame (Cass. pen. Sez. VI n. 40849 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse dell’indagato a impugnare l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, disposta da un giudice dicharatosi incompetente ex art. 27 cod. proc. pen. e sostituita da altra tempestivamente emessa dal giudice competente, può ravvisarsi esclusivamente nella possibilità di presentare istanza per la riparazione dell’ingiusta detenzione. Tale interesse deve essere oggetto di specifica e motivata deduzione in sede di riesame, formulata personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale. La relativa domanda di riparazione costituisce atto riservato personalmente alla parte, sicché l’intenzione della sua futura presentazione deve essere con certezza riconducibile alla volontà dell’indagato. In difetto, il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza di interesse.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, adito ex art. 309 cod. proc. pen., dichiarava l’incompetenza del Giudice per le indagini preliminari di Agrigento in favore del Giudice per le indagini preliminari di Palermo. In parziale accoglimento del riesame annullava l’ordinanza genetica per il reato di cui all’art. 318 cod. pen. e per l’esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio. Confermava invece la misura degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 110, 319, 319-bis, 321 e 353 cod. pen., disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero di Agrigento.

Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi con cui contestava la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 319, 321 e 353 cod. pen. e il vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di un patto corruttivo e di un’illecita interferenza nella procedura di gara.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare il merito dei motivi. Il principio applicato è quello, consolidato in legittimità, secondo cui l’interesse dell’indagato a impugnare l’ordinanza cautelare emessa da un giudice che si è dichiarato incompetente ex art. 27 cod. proc. pen., quando questa sia stata sostituita da altra tempestivamente emessa dal giudice competente, va ravvisato soltanto nella possibilità di presentare istanza di riparazione per ingiusta detenzione.

La Corte richiama sul punto un orientamento uniforme, citando Sez. 2 n. 37015 del 2016, Sez. 2 n. 19718 del 2008 e Sez. 2 n. 1443 del 2023. Tale interesse non si presume, ma deve essere oggetto di specifica e motivata deduzione in sede di riesame, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dall’omissione della pronuncia.

Viene richiamato il dictum delle Sezioni Unite n. 7931 del 2010, secondo cui la domanda di riparazione, in forza del coordinato disposto dell’art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 645, comma 1, cod. proc. pen., è atto riservato personalmente alla parte. Ne consegue che l’intenzione di presentarla deve essere con certezza riconducibile alla sua volontà ed espressa personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, come ribadito da Sez. 6 n. 48583 del 2019.

Nel caso concreto la Corte rileva che tale deduzione è del tutto mancata: non risulta nemmeno prospettata l’intenzione di utilizzare la decisione in sede di riparazione. Discende da ciò la declaratoria di inammissibilità e, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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