Inammissibile il ricorso cautelare senza deduzione specifica dell’interesse alla riparazione (Cass. pen. Sez. VI n. 40848 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse dell’indagato a impugnare l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, disposta da giudice dichiratosi incompetente ex art. 27 cod. proc. pen. e sostituita da altra tempestivamente emessa dal giudice competente, può essere ravvisato nella possibilità di presentare istanza di riparazione dell’ingiusta detenzione. Tale interesse deve essere oggetto di specifica e motivata deduzione in sede di riesame, formulata personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, essendo la domanda di riparazione atto riservato alla parte. Un riferimento meramente probabilistico ed eventuale a una futura archiviazione o assoluzione non equivale alla deduzione richiesta, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Il Fatto

Il Tribunale, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., dichiarava l’incompetenza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura e, in parziale accoglimento del riesame, annullava l’ordinanza genetica in relazione a una contestazione di corruzione e a una esigenza cautelare. Confermava gli arresti domiciliari per i restanti reati e disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero ritenuto competente.

Il ricorrente impugnava per cassazione l’ordinanza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sul quadro indiziario della corruzione e della turbativa d’asta. La questione decisiva, tuttavia, attiene all’ammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il ricorso è inammissibile perché proposto in carenza di interesse. Richiama l’orientamento consolidato secondo cui, quando la misura applicata da giudice incompetente è sostituita da altra tempestivamente emessa dal giudice competente, l’interesse dell’indagato non si misura più sull’attualità della misura, ma sulla futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione.

Tale interesse non è presunto: deve essere oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio derivante dall’omessa pronuncia. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 7931 del 16.12.2010, dep. 2021, che hanno chiarito come la domanda di riparazione sia atto riservato personalmente alla parte, con la conseguenza che l’intenzione di presentarla deve essere con certezza riconducibile alla sua volontà.

Su questa linea si collocano anche i precedenti richiamati, tra cui Sez. 2 n. 37015 del 30.06.2016, Sez. 2 n. 19718 del 23.04.2008, Sez. 2 n. 1443 del 28.11.2023 e Sez. 6 n. 48583 del 15.10.2019. Ne deriva che la manifestazione di volontà va espressa personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale.

Nel caso concreto la deduzione è mancata. Il riferimento del ricorso a una futura archiviazione o a un esito assolutorio, prospettato in termini meramente probabilistici ed eventuali, non può essere equiparato alla manifestazione di volontà richiesta. L’inammissibilità travolge i motivi di merito, che restano assorbiti.

Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, esclusa la colpa scusabile ai sensi della sentenza Corte cost. n. 186 del 13.06.2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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