Sequestro conservativo: rinvio a giudizio preclude il fumus nel riesame (Cass. pen. Sez. II n. 41797 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro conservativo, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus del reato è preclusa se sia stato disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato; il giudice del riesame non può quindi rivalutare il compendio indiziario già cristallizzato nel decreto che dispone il giudizio. Ai fini del periculum in mora è sufficiente il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente all’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo che sia contestualmente configurabile un futuro depauperamento. Il provvedimento cautelare reale resta soggetto al canone di proporzionalità tra credito e beni vincolati, la cui violazione deve essere dedotta con specificità.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 17 luglio 2025 ha confermato il sequestro conservativo disposto dal G.i.p. della medesima città in data 8 novembre 2024, finalizzato a cautelare beni fino all’importo di 50.000,00 euro nei confronti dell’imputato del reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. Il vincolo ha riguardato, per quanto qui rileva, le somme giacenti su un conto corrente, le quote societarie pari all’1% del capitale di una s.r.l. e l’usufrutto delle quote pari al 99% del capitale della stessa società.
La vicenda trae origine da un’operazione finanziaria ritenuta riconducibile a un ipotizzato reato presupposto di appropriazione indebita. Avverso l’ordinanza del riesame il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, nonché all’asserita violazione del canone di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo al fumus commissi delicti, e lo dichiara manifestamente infondato oltre che inammissibile sotto certi profili. Richiama il principio consolidato secondo cui, in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro conservativo, la proponibilità della questione sulla sussistenza del fumus del reato è preclusa qualora sia stato disposto il rinvio a giudizio dell’interessato. Il collegio richiama sul punto Sez. V n. 50521 del 20.09.2018, Sez. V n. 51147 del 02.10.2014 e Sez. V n. 26588 del 09.04.2014.
La Corte precisa che tale preclusione opera di per sé, ma aggiunge, per completezza, che il Tribunale del riesame ha comunque preso in considerazione gli elementi essenziali della vicenda, spiegando le ragioni di superamento delle argomentazioni difensive. Ne deriva che il motivo, con cui si tenta di accreditare una inesistente violazione di legge, finisce per dedurre inammissibili vizi di motivazione in relazione a un provvedimento concernente una misura cautelare reale.
Quanto al secondo motivo, incentrato sul periculum in mora, la Corte ne rileva la genericità. Il Tribunale, con motivazione adeguata e risolutiva, ha esposto in fatto e in diritto le ragioni della sussistenza del periculum che ha legittimato il sequestro. Il collegio ricorda la massima delle Sezioni Unite n. 51660 del 25.09.2014 e di Sez. II n. 51576 del 04.12.2019: per l’adozione del sequestro conservativo è sufficiente il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente, non occorrendo che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento. Il Tribunale ha esplicitato, su indici fattuali, la sostanziale incapienza del patrimonio del ricorrente.
La Corte esclude infine che emerga, dalla ricostruzione dei fatti, alcun elemento per ritenere il quantum del sequestro non conforme ai principi di proporzionalità che devono fondare il provvedimento cautelare. Gli argomenti della memoria difensiva sono qualificati come mera riproposizione di questioni già affrontate e manifestamente infondate.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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