Sospensione condizionale e reato abituale consumato dopo i ventuno anni (Cass. pen. Sez. II n. 41796 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena, il reato abituale si consuma nel momento dell’ultima condotta posta in essere dall’agente e non in quello della prima. Ne consegue che, ai fini del limite di età stabilito dall’art. 163, comma 3, cod. pen., rileva la data di tale ultima condotta: se a quel momento l’imputato ha già superato gli anni ventuno, il beneficio non può essere concesso. La mera facoltà del giudice di ordinare la sospensione della pena detentiva, quando la pena pecuniaria congiunta, ragguagliata a norma dell’art. 135 cod. pen., superi i due anni e sei mesi, non è esercitabile d’ufficio e deve essere specificamente invocata dalla parte. Il giudice di legittimità non è tenuto a supplire alla genericità del ricorso, che non richieda la valutazione separata dei singoli reati unificati dal vincolo della continuazione.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, per estorsione continuata e atti persecutori, reati commessi tra il giugno 2022 e il settembre 2023 ai danni di due persone offese. La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto il trattamento sanzionatorio, confermando la penale responsabilità.

La difesa ricorre per Cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando che i giudici del merito, dopo aver ridotto la pena, non avevano riconosciuto la sospensione condizionale: l’imputato era infraventunenne all’epoca dei fatti. La parte civile chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la rifusione delle spese del grado.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che la penale responsabilità non è più in contestazione e che il ricorso investe il solo trattamento sanzionatorio. Rileva che la pena finale di anni due e mesi sei di reclusione, con la multa di euro 533,00, una volta ragguagliata la pena pecuniaria alla detentiva ai sensi dell’art. 135 cod. pen., supera i limiti previsti dall’art. 163, comma 3, cod. pen.

Il Collegio esamina l’ultima parte della stessa disposizione, che consente al giudice di ordinare la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva quando la pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, ragguagliata, risulti superiore a due anni e sei mesi. Osserva però che si tratta di una mera facoltà, non esercitata dai giudici del merito e non specificamente richiamata nel ricorso.

Su un piano assorbente, la Corte affronta la natura del reato di atti persecutori: trattandosi di reato abituale, il momento consumativo va individuato nell’ultima condotta posta in essere dall’agente, contestata fino al settembre 2023, quando l’imputato aveva già superato gli anni ventuno. Il beneficio resta pertanto escluso per tale reato, da valutare unitamente all’estorsione, con la quale è stato riconosciuto il vincolo della continuazione. Nel ricorso, caratterizzato da genericità sul punto, non è stata chiesta la separata valutazione dei due reati ai fini della concedibilità del beneficio.

Il rigetto consegue anche sul versante delle spese. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite “Sacchettino” (Sez. U n. 877 del 2022) e, prima, delle Sezioni Unite “Gallo” (Sez. U n. 5466 del 2004): nel rito camerale non partecipato, la condanna dell’imputato alle spese in favore della parte civile presuppone che questa abbia effettivamente svolto un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato. Nel caso concreto la parte civile si è limitata a chiedere l’inammissibilità del ricorso con vittoria di spese, senza contrastare i singoli motivi, e la questione della sospensione condizionale non incide sui profili risarcitori. La richiesta di liquidazione non è quindi accolta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *