Rimborso componenti negative gas senza obbligo di anticipazione agli utenti (TAR Lombardia n. 1300 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella disciplina della Tariffa dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, l’impresa di distribuzione ha diritto alla liquidazione delle componenti tariffarie negative da parte della Cassa a decorrere dal mese in cui è avvenuta la fatturazione, senza che sia necessario anticipare tali componenti agli utenti della distribuzione. È pertanto illegittima, in parte qua, la determinazione dell’ARERA che subordini il rimborso all’effettiva anticipazione delle somme agli utenti anziché alla sola fatturazione. La controversia sul riconoscimento e sulla liquidazione del credito, involgendo diritti soggettivi, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre resta devoluta al giudice amministrativo, in giurisdizione esclusiva, l’impugnazione degli atti dell’Autorità regolatoria.

Il Fatto

La ricorrente svolge attività di distribuzione e misurazione del gas naturale a servizio di numerosi comuni. Nel febbraio 2023 ha presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell’art. 44 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con contestuale richiesta di misure protettive. La Cassa ha disposto il blocco di un credito della società di rilevante entità, sul presupposto del mancato rispetto delle condizioni del proprio regolamento di amministrazione, relative alla regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti e ai controlli antimafia.

La posizione della Cassa è stata confermata dall’ARERA con nota del 9 maggio 2023, che ha subordinato il rimborso delle componenti negative alla fatturazione agli utenti e alla verifica dell’effettiva anticipazione delle somme. La società ha impugnato gli atti dell’Autorità e della Cassa, deducendo la violazione dell’art. 73 della Tariffa e l’assenza di contraddittorio. Con motivi aggiunti ha contestato gli esiti della verifica conclusa dalla Cassa e l’opposizione in compensazione dei propri crediti nell’ambito della procedura concordataria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 133, comma 2, lett. l), c.p.a. investe certamente gli atti dell’Autorità regolatoria dell’energia, cosicché la determinazione dell’ARERA contenuta nella nota del 9 maggio 2023 rientra nella cognizione del giudice amministrativo.

Diversamente, gli altri atti impugnati, in quanto afferenti alla domanda di accertamento e liquidazione del credito, coinvolgono pretese di diritto soggettivo ed esulano dalla giurisdizione generale di legittimità. Ne consegue che le domande di riconoscimento del credito, le questioni sul periodo di riferimento e sulla compensazione con i crediti della Cassa appartengono all’Autorità ordinaria e, in specie, al Tribunale civile in sede concordataria.

Nel merito, la pronuncia dell’ARERA del 9 maggio 2023 contrasta con l’art. 73 della Tariffa, nella versione di cui alla delibera n. 737/2022 e successive modifiche. La norma prevede la liquidazione delle componenti negative da parte della Cassa a favore dell’impresa di distribuzione con tempistiche decorrenti dal mese della fatturazione, senza necessità di anticipazione agli utenti.

Il Collegio sottolinea l’irrazionalità e iniquità di un onere di anticipazione non compensato da ricavi, posto che il rimborso delle componenti negative opera proprio quando non è possibile compensarle con le componenti positive. Il ricorso introduttivo è quindi accolto con annullamento parziale della determinazione ARERA, nella parte in cui subordina il rimborso all’anticipazione anziché alla sola fatturazione.

Le questioni sul contraddittorio procedimentale e sul blocco dei crediti risultano superate a seguito della conclusione della verifica della Cassa e della definizione del credito in sede di concordato. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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