Opposizione allo stato passivo: accertamento incidentale dell’illecita concessione del credito (Cass. civ. n. 25754/2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento in via incidentale della dedotta illiceità penale della condotta dei funzionari della banca che ha erogato i finanziamenti posti dal cessionario del presunto credito a fondamento della domanda di ammissione al passivo non è incompatibile né con il giudizio di opposizione allo stato passivo, né con il giudizio di verificazione dei crediti. Il giudice delegato, al pari del tribunale fallimentare, ha tutti i poteri istruttori e cognitivi per stabilire, anche a mezzo di indizi gravi, precisi e concordanti, se l’erogazione dei finanziamenti costituisca fatto illecito penale con conseguente nullità dei contratti, e se la banca o il cessionario abbia il credito alla restituzione delle somme oppure se l’erogazione abbia integrato una prestazione eseguita in offesa al buon costume ai sensi dell’art. 2035 c.c. Il giudice ha il dovere di pronunciarsi, oltre che sulla domanda di ammissione, anche su tutte le eccezioni sollevate dalle parti, compreso il curatore, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. In tema di ricorso incidentale tardivo, il principio della ragione più liquida può consentire l’esame prioritario delle questioni pregiudiziali di merito.

Il Fatto

Il giudice delegato ha respinto la domanda con cui una società, quale cessionaria del credito di una banca, ha chiesto l’ammissione allo stato passivo di un fallimento in liquidazione per la somma di euro 4.396.840,47 in collocazione pignoratizia. La società ha proposto opposizione allo stato passivo. Il Fallimento ha resistito, eccependo che le pretese azionate derivavano da una abusiva concessione di credito da parte della banca, sul rilievo che al tempo della sottoscrizione dei finanziamenti la banca aveva posto in essere una condotta illecita, consistente in abusiva concessione del credito ovvero in inadempimento al dovere di erogare credito nel rispetto della normativa di settore.

Il Tribunale di Vicenza ha parzialmente accolto l’opposizione, ammettendo l’istante al passivo in collocazione chirografaria. Ha respinto l’eccezione del Fallimento sul rilievo che le condotte illecite prospettate non potevano essere accertate neppure in via incidentale, riguardando soggetti non presenti in giudizio, e che il giudizio ex art. 99 l. fall. è teso esclusivamente ad accertare il diritto del creditore a partecipare al concorso, con decisione di efficacia solo endo-concorsuale. Ha inoltre ritenuto che mancasse un titolo che accertasse in via definitiva la condotta illecita e che gli elementi indicati dalla curatela avessero valore meramente indiziario. Ha infine accolto l’eccezione di nullità delle lettere di pegno. La società ha proposto ricorso per cassazione; il Fallimento ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente ritenuto infondata l’eccezione di tardività e inammissibilità del ricorso incidentale proposta dalla società ricorrente. Ha rilevato che il controricorso del Fallimento, contenente il ricorso incidentale, è stato depositato entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, ai sensi degli artt. 370, comma 1, e 371, comma 1, c.p.c. Ha precisato che solo in caso di inammissibilità del ricorso principale sarebbe decisiva la tardività del ricorso incidentale rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. Nel caso di specie il ricorso principale non risulta manifestamente inammissibile, sicché il ricorso incidentale resta esaminabile. Ha inoltre richiamato il principio della ragione più liquida, che consente l’esame prioritario delle questioni sollevate con il ricorso incidentale quando la loro definizione renda ultroneo l’esame delle questioni del ricorso principale.

Nel merito, la Corte ha ritenuto fondati i motivi del ricorso incidentale relativi al rigetto dell’eccezione di nullità dei titoli contrattuali. Ha affermato che l’accertamento in via incidentale della dedotta illiceità penale della condotta dei funzionari della banca non è in alcun modo incompatibile con il giudizio di opposizione allo stato passivo né con il giudizio di verificazione dei crediti. Ha rilevato che il giudice delegato, al pari del tribunale fallimentare, ha tutti i poteri istruttori e cognitivi per stabilire, anche a mezzo di indizi gravi, precisi e concordanti, se l’erogazione dei finanziamenti costituisca fatto illecito penale con conseguente nullità dei contratti, e se la banca o il cessionario abbia il credito alla restituzione delle somme oppure se l’erogazione abbia integrato una prestazione eseguita in offesa al buon costume ai sensi dell’art. 2035 c.c.

La Corte ha ritenuto che il decreto impugnato, laddove ha ritenuto che le condotte illecite non potessero essere accertate neppure in via incidentale e ha rigettato l’eccezione di nullità dei titoli contrattuali, abbia omesso di pronunciarsi su tale eccezione pur avendone il potere e il dovere, violando il principio dell’art. 112 c.p.c., secondo cui il giudice ha il dovere di pronunciarsi, oltre che sulla domanda, anche su tutte le eccezioni sollevate dalle parti, compreso il curatore. Ha inoltre rilevato che la motivazione del decreto risultava oscura nel nesso tra la mancanza di indici univoci dell’elemento soggettivo e la mancanza di un titolo definitivo, laddove una condotta illecita può sempre essere accertata incidentalmente dal giudice civile anche tramite elementi indiziari. Ha quindi accolto il ricorso incidentale, dichiarato assorbito il ricorso principale e i residui motivi del ricorso incidentale, e cassato il decreto con rinvio al Tribunale di Vicenza in diversa composizione.

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Nota della Redazione

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