Soccorso in mare e favoreggiamento dell’immigrazione: scelta del porto e accertamento del fine (Cass. pen. n. 32090/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di salvataggio dei naufraghi non si esaurisce con il loro recupero a bordo della nave. L’obbligo di prestare soccorso dettato dalla Convenzione internazionale SAR di Amburgo non termina con il sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta l’obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro. Le Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare definiscono luogo sicuro la località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse e dove le necessità umane primarie possono essere soddisfatte; una nave in mare non può essere qualificata luogo sicuro, non consentendo il rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse, che hanno diritto a presentare domanda di protezione internazionale. Ove la scelta del porto di approdo non risponda alle regole della navigazione che impongono la scelta del porto sicuro più vicino, essa può eventualmente integrare un illecito amministrativo, ma non è idonea ad escludere la legittimità della condotta scriminata dall’art. 51 cod. pen. per adempimento del dovere di soccorso. Per la configurazione del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è necessario che la condotta sia teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato.
Il Fatto
Il Tribunale di Locri ha condannato gli imputati alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 80.000,00 di multa ciascuno, ritenendoli responsabili del delitto di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286/1998, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla circostanza aggravante di cui all’art. 12, comma 3, lett. a). Ha disposto la confisca del natante in sequestro. Gli imputati, in viaggio dalla Turchia all’Italia a bordo di un catamarano, dopo una sosta avevano incrociato un’imbarcazione in avaria con a bordo otto migranti. Soccorsi i naufraghi mediante trasbordo sulla propria imbarcazione, i due, anziché dirigersi presso le limitrofe coste greche, si erano diretti a una destinazione intermedia, a ciò asseritamente spinti dal timore che le autorità greche potessero respingere i migranti e dalla necessità di raggiungere tempestivamente l’Italia per motivi familiari e personali. Giunti in orario notturno in prossimità della costa, il catamarano era stato ormeggiato.
I giudici di merito, premessa la doverosità del soccorso in mare, hanno ritenuto che la condotta successiva, consistente nel trasporto degli stessi sulle coste italiane senza alcun preavviso alle autorità portuali e nel tentativo di sbarco notturno, integrasse la condotta sanzionata dalla norma incriminatrice. Hanno escluso la scriminante dello stato di necessità, non essendo stato provato il pericolo di respingimento in Grecia e potendo i due preavvisare tempestivamente le autorità italiane. La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi ciascuno, deducendo vizi di motivazione, violazione dell’art. 54 cod. pen. e mancanza di prova dell’elemento oggettivo e soggettivo. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e da accogliere per quanto di ragione. Ha esaminato preliminarmente, in quanto prioritario dal punto di vista logico, il tema della scriminante. Ha rilevato che è pacifico che gli imputati abbiano raccolto in mare i cittadini iraniani in pericolo di vita e che in tal modo hanno adempiuto a uno specifico obbligo di salvataggio previsto dalle fonti internazionali, sicché la condotta è scriminata ai sensi dell’art. 51 cod. pen. in quanto compiuta in adempimento di un dovere. I giudici hanno ritenuto di escludere che tale condotta potesse scriminare il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, poiché gli imputati, disattendendo le indicazioni della normativa, anziché dirigersi nel porto di approdo più vicino, si erano recati in acque territoriali italiane. La Corte ha ritenuto tale tesi frutto di un’erronea interpretazione di legge.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’attività di salvataggio dei naufraghi non si esaurisce con il loro recupero a bordo della nave: l’obbligo di prestare soccorso dettato dalla Convenzione SAR di Amburgo comporta l’obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro. Ha richiamato le Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare, che definiscono luogo sicuro la località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse e dove le necessità umane primarie possono essere soddisfatte. Una nave in mare non può essere qualificata luogo sicuro, non consentendo il rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse, che hanno diritto a presentare domanda di protezione internazionale. Ha quindi affermato che la scelta del porto di approdo, ove anche non rispondente alle regole della navigazione che impongono la scelta del porto sicuro più vicino, può eventualmente integrare un illecito amministrativo, ma non è idonea ad escludere la legittimità della condotta scriminata dall’adempimento del dovere di soccorso.
La Corte ha inoltre rilevato che per la configurazione del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è necessario che la condotta del soggetto agente sia teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato. Ha ritenuto che le motivazioni fornite dai giudici di merito non superino il vaglio di legittimità: con riferimento al mancato approdo sulle coste greche, l’argomento speso è ambiguo, consentendo spiegazioni alternative, e non può essere posto a fondamento della condanna. La rilevanza dimostrativa della condotta di trasporto dei migranti sull’imbarcazione di servizio è decisiva, in quanto unico dato potenzialmente oggettivo, ma si rendeva necessario dissipare le incertezze in ordine al numero di persone presenti a bordo del tender, valutato dagli operanti sulla base della visione consentita dal monitor tramite il radar. La Corte ha ritenuto non adeguatamente motivata la ragione per cui i giudici hanno ritenuto superfluo effettuare accertamenti in ordine alla idoneità tecnica del tender e alla manovra compiuta. Ha infine rilevato che, quanto alla posizione del passeggero, nessun elemento hanno fornito i giudici di merito volto a illustrare quale apporto causale egli abbia fornito con la propria condotta alla integrazione del reato. Ha quindi annullato la sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
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Nota della Redazione
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