Ottemperanza al giudicato Pinto con commissario ad acta per le spese (TAR Calabria n. 199 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto che ha riconosciuto l’equo indennizzo ex legge n. 89/2001, accertata l’inerzia dell’amministrazione dopo il decorso del termine di cui all’art. 5-sexies legge n. 89/2001, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario è incaricato anche del pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive. L’anticipazione dell’incarico evita un secondo giudizio di ottemperanza e assicura la completa attuazione del dictum, spese comprese, in un’unica soluzione. La liquidazione segue i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine.
Il Fatto
Gli eredi del creditore agiscono ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 4.500,00 a titolo di equo indennizzo, ripartiti tra i ricorrenti jure successionis in ragione di € 1.500,00 ciascuno ai sensi dell’art. 581 cod. civ., oltre spese e competenze del procedimento e accessori di legge.
I ricorrenti chiedono altresì la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. Il Ministero, ritualmente notiziato, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come attestato dalla certificazione in atti. I ricorrenti hanno inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001 ed è decorso il termine semestrale dalla presentazione dell’istanza.
L’amministrazione non ha fornito prova, come era suo onere, di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur notificato ritualmente. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. Il Tribunale dichiara l’obbligo di esecuzione mediante pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle ulteriori spese, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Il profilo di maggiore interesse riguarda l’ambito dei poteri del commissario. Il Collegio ritiene che, in caso di mancata refusione delle spese del giudizio di ottemperanza nel medesimo termine, al loro pagamento provveda il commissario ad acta già nominato. Il codice di rito non disciplina le modalità di corresponsione delle spese liquidate nelle sentenze di ottemperanza; soccorre allora il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive.
A sostegno, il Tribunale richiama ragioni di economia processuale: l’approccio adottato evita, in caso di ulteriore inerzia, un secondo giudizio di ottemperanza e il conseguente spreco di attività giurisdizionale. La completa attuazione del dictum, anche in punto di spese, consente in unica battuta la definizione della res contenziosa e previene, secondo il principio del buon andamento, l’ulteriore utilizzo di risorse per riparare alla medesima vicenda di inadempimento. Il Collegio richiama inoltre l’analogia con l’espropriazione forzata: l’art. 95 cod. proc. civ. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 cod. proc. civ. ne prevede il soddisfacimento con la distribuzione del ricavato, in prededuzione, con i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ.
Quanto alla liquidazione, il Collegio applica i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, tenuto conto della semplicità e serialità della materia, con distrazione in favore del difensore. Il Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247 è richiamato a sostegno di tale scelta. Il commissario, individuato in un Dirigente del Dipartimento per gli affari di giustizia, opera senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 581 c.c. – Concorso del coniuge con i figli
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata