Ottemperanza decreto equa riparazione senza penalità di mora per ragioni bilancio (TAR Puglia n. 206 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto decisorio emesso ai sensi della legge n. 89/2001, non opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., acquista valore di cosa giudicata in materia di diritti soggettivi e legittima il ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, sussiste l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va applicata quando il ritardo dipende dallo stato della finanza pubblica e dall’elevato numero di domande da evadere, che integrano le altre ragioni ostative previste dalla norma. Al commissario ad acta non spetta alcun compenso, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Lecce, con decreto emesso il 31.05.2019 e depositato il 04.06.2019, accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, di euro 4.400,00, oltre alle spese del procedimento liquidate con distrazione in favore del difensore.
Il decreto veniva regolarmente notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato e l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non è stato opposto. È pertanto decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
I ricorrenti hanno inoltre ottemperato all’onere dichiarativo imposto dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, attestando la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo e l’inesercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito. È decorso anche il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento sia stato eseguito.
Nel merito il TAR sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, emendato dell’errore materiale con il provvedimento n. cron. 1726/2019 del 03.10.2019, provvedendo al pagamento delle somme indicate se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. L’adempimento è fissato nel termine di novanta giorni, con nomina, in caso di inerzia, del commissario ad acta nel Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, che ha esteso l’istituto a tutte le decisioni di condanna del giudice amministrativo, comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie, precisando che spetta al giudice dell’ottemperanza verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico assumano rilievo per negare la sanzione o mitigarne l’importo. Nel caso concreto il mancato pagamento dipende non dalla cattiva volontà dell’amministrazione, ma dai ritardi connessi all’evasione di un considerevole numero di domande di identico oggetto e dall’obiettiva difficoltà di reperire la provvista finanziaria. Sussistono dunque le altre ragioni ostative che giustificano il rigetto di tale capo di domanda.
Il Collegio esclude infine il compenso specifico per il commissario ad acta, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Le spese di lite vengono compensate, con richiamo alla pronuncia del Cons. Stato, Sez. IV, n. 6892 del 2019, in considerazione dell’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire. È riconosciuto il solo rimborso delle spese vive successive per la proposizione del giudizio, da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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