Decadenza da concessione demaniale marittima illegittima per addebiti a terzi (TAR Lazio n. 388 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla concessione demaniale marittima, prevista dall’art. 47 cod. nav., postula l’accertamento di un inadempimento di particolare consistenza, imputabile al concessionario e non a terzi, essendo la responsabilità per l’illecito circoscritta all’agente secondo il principio di personalità delle sanzioni anche amministrative. Il potere discrezionale di risoluzione anticipata del rapporto concessorio soggiace ai principi di proporzionalità e gradualità e va esercitato all’esito di adeguata istruttoria e compiuta motivazione. È illegittimo il provvedimento che addebiti alla società concessionaria abusi edilizi commessi da terzi su area contigua a quella concessa e che ometta di esaminare le deduzioni difensive ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il titolare di una autorizzazione comunale per l’installazione stagionale di un manufatto a supporto della balneazione, adibito a chiosco-ristoro, decedeva. Gli eredi costituivano una società che chiedeva e otteneva il subingresso nel titolo. In seguito, all’esito di accertamenti della Guardia costiera, il Comune avviava un procedimento di decadenza dalla autorizzazione, addebitando una serie di interventi edilizi in assenza di titolo abilitativo.

La società impugnava la decadenza e l’atto di subentro davanti al TAR Lazio, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché chiedendo il risarcimento dei danni. Il Comune resisteva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della concessione di beni demaniali come atto complesso, in parte autoritativo e in parte consensuale. La decadenza è equiparabile alla risoluzione unilaterale per inadempimento, con applicabilità in via analogica degli artt. 1453 e seguenti cod. civ. e dell’art. 1455 cod. civ., entro i limiti di compatibilità. Ne deriva che l’inadempimento sanzionabile deve essere di una certa consistenza, con elementi probatori inequivoci, precisi e concordanti, e che il potere va esercitato secondo i principi di gradualità e proporzionalità.

La Corte rileva anzitutto un vizio procedimentale. Il Comune non ha valutato l’apporto partecipativo della società, che aveva dedotto la propria estraneità agli abusi, compiuti su area contigua a quella concessa. L’omesso esame delle argomentazioni ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostituito da una formula di stile, inficia di per sé la legittimità del provvedimento.

Nel merito, il provvedimento è viziato da difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Gli abusi posti a fondamento erano stati realizzati dal dante causa e da una socia su un lotto diverso da quello oggetto di concessione. Gli interventi del precedente concessionario, già rimossi, erano stati ritenuti irrilevanti al momento del subentro e non possono essere recuperati in sede postuma.

Quanto alla riferibilità dell’illecito alla società, il Collegio richiama l’art. 2257 cod. civ. e l’atto costitutivo, che attribuiva l’amministrazione a un solo socio. La socia autrice dell’abuso non aveva veste per impegnare la società, né i suoi atti sono imputabili a questa, richiamandosi Cass. civ. VI n. 19737 del 2017. Il potere di rappresentanza non implica l’automatica riferibilità dell’attività dell’amministratore, occorrendo che essa rientri nella gestione.

In conclusione, non sussistono i presupposti della decadenza: nessun addebito può essere contestato alla società, e il titolo sanzionatorio è incongruo e ingiustificato. La domanda risarcitoria è respinta per difetto di prova del danno, anche in ragione della sospensione cautelare già disposta. Il ricorso è accolto nei limiti della motivazione, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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