Relazioni con pregiudicati e contatto episodico: no alla sanzione disciplinare (TAR Puglia n. 400 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia disciplinare, la nozione di relazione con noti pregiudicati posta a fondamento dell’addebito presuppone un contatto abituale e una frequentazione pressoché sistematica, non riconducibile alla occasionale conoscenza tra individui. L’elevazione di un contatto del tutto episodico al rango di vera e propria relazione integra travisamento del fatto. L’interessamento dell’agente di polizia presso un soggetto malavitoso per risalire agli autori di un danneggiamento rientra nei doveri di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 cod. proc. pen., anche in assenza di specifica delega del pubblico ministero. La sanzione disciplinare che si fondi su tali presupposti è illegittima e va annullata.

Il Fatto

Un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato impugnava il decreto con cui il Capo della Polizia gli aveva inflitto la pena pecuniaria di 5/30 di una mensilità dello stipendio. L’addebito consisteva nell’avere mantenuto, al di fuori delle esigenze di servizio, relazioni con noti pregiudicati, in particolare con un soggetto ritenuto appartenente a un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti. La condotta era emersa nel corso di un procedimento penale della Direzione distrettuale antimafia, non ritenuta penalmente rilevante.

Il ricorrente censurava il provvedimento per violazione di legge, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e carenza di istruttoria e motivazione, oltre che per violazione dei principi di proporzionalità e gradualità. Con motivi aggiunti impugnava anche il decreto del Prefetto di Bari che aveva dato esecuzione alla pena pecuniaria, quantificandola in € 270,46.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che l’Amministrazione ha erroneamente ritenuto la rilevanza disciplinare della condotta. Il quadro investigativo, fondato sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e sulle sommarie informazioni testimoniali, non consente di affermare che il ricorrente abbia intrattenuto relazioni con pregiudicati al di fuori delle esigenze di servizio, così da ledere il decoro delle funzioni.

Il passaggio centrale è di ordine qualificatorio. Costituisce travisamento del fatto innalzare un contatto del tutto episodico con un soggetto pregiudicato al rango di vera e propria relazione. Il concetto di relazione implica di per sé un contatto abituale, una frequentazione pressoché sistematica, non riconducibile alla occasionale conoscenza. L’addebito, se provato, evocherebbe l’immagine di un agente non in grado di prendere le distanze dallo stile di vita delinquenziale, in contrasto con i doveri del giuramento; ma nel caso concreto tale ricostruzione non regge.

Quanto alla gestione del distributore di benzina, le circostanze riferite dal collaboratore non sono riconducibili al ricorrente, risultando attività imputabile alla sfera della consorte. La sua presenza sul posto fuori dall’orario di servizio non convalida l’ipotesi di una compartecipazione sistematica al cambio di denaro. Nemmeno l’appellativo familiare con cui viene indicato in una conversazione captata tra pregiudicati dimostra una particolare vicinanza: può essere frutto della conoscenza che la manovalanza criminale ha degli appartenenti alle forze dell’ordine.

L’interessamento presso un soggetto malavitoso in occasione dell’incendio dell’autovettura di un vicino di casa costituisce, per il Collegio, attività non estranea alle indagini di polizia giudiziaria che le forze dell’ordine hanno il dovere di compiere ai sensi dell’art. 55 cod. proc. pen., anche senza delega del pubblico ministero. Il Collegio richiama incidentalmente la possibilità di operazioni sotto copertura, a conferma che l’infiltrazione in ambienti delinquenziali è misura consentita dall’ordinamento. Rileva inoltre il foglio matricolare con giudizio di “ottimo” e gli encomi, elementi che confermano il ruolo di fedele servitore dello Stato.

Il decreto sanzionatorio va dunque annullato. Identica conclusione vale per il decreto prefettizio di esecuzione, accolto per illegittimità derivata con rinvio alle argomentazioni del ricorso principale. Le spese sono compensate in considerazione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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