Oltraggio alla polizia municipale, tenuità esclusa solo con qualifica specifica (Cass. pen. n. 14741/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di riconoscere la particolare tenuità del fatto previsto dall’art. 131-bis, terzo comma, n. 2, cod. pen. per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale non opera per il solo fatto che la persona offesa appartenga alla polizia municipale. Occorre verificare in concreto che, al momento del fatto, l’appartenente alla polizia locale rivesta ed eserciti la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria oppure di ufficiale o agente di pubblica sicurezza. La qualifica di agente di polizia giudiziaria degli appartenenti alla polizia municipale è circoscritta ai limiti territoriali, temporali e funzionali previsti dalla legge; quella di agente di pubblica sicurezza presuppone invece uno specifico provvedimento prefettizio. L’eventuale assunzione successiva di funzioni di polizia giudiziaria non rileva, essendo necessario che la qualifica richiesta dalla norma sussista nel momento della condotta di oltraggio.
Il Fatto
La Corte d’appello aveva confermato la responsabilità dell’imputato per oltraggio a pubblico ufficiale e diffamazione, rideterminando la pena dopo l’assoluzione da un’ulteriore imputazione. Le condotte offensive erano state poste in essere durante due dirette diffuse attraverso un social network e avevano avuto come destinatari appartenenti alla polizia municipale impegnati in attività di controllo su strada.
Con il ricorso per cassazione, la difesa contestava sia la configurabilità dei reati sia il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Quanto a quest’ultimo profilo, sosteneva l’illegittimità costituzionale della preclusione contenuta nell’art. 131-bis cod. pen. Il Procuratore generale sollecitava a sua volta la rimessione della questione alla Corte costituzionale, anche alla luce della precedente declaratoria di illegittimità relativa ai reati previsti dagli artt. 336 e 337 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ritiene inammissibili e manifestamente infondate le censure relative alla responsabilità. La diffusione delle espressioni offensive mediante una diretta social rivolta a una platea potenzialmente indeterminata integra la diffamazione aggravata mediante altro mezzo di pubblicità. La Corte esclude inoltre l’operatività della scriminante della critica politica, rilevando il superamento dei limiti della continenza.
È invece fondato il motivo relativo all’art. 131-bis cod. pen., ma per ragioni diverse da quelle prospettate. La Corte precisa che la preclusione normativa non riguarda indistintamente ogni oltraggio a pubblico ufficiale, bensì soltanto quello commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza oppure di polizia giudiziaria nell’esercizio delle relative funzioni. È quindi necessario verificare la concreta qualifica rivestita dalla persona offesa al momento del fatto.
Per gli appartenenti alla polizia municipale, la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria non è permanente e generalizzata. Essa opera nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, durante il servizio e nei limiti delle attribuzioni riconducibili alle funzioni previste dall’art. 55 cod. proc. pen. La qualifica di agente di pubblica sicurezza, invece, non deriva automaticamente dall’appartenenza alla polizia municipale, ma richiede uno specifico conferimento prefettizio.
Nel caso concreto, gli agenti erano impegnati in attività di controllo stradale finalizzata alla verifica della normativa emergenziale e non stavano esercitando funzioni di polizia giudiziaria quando si verificò l’oltraggio. Non risultava invece accertata l’eventuale qualifica di agenti di pubblica sicurezza. La Corte esclude pertanto che il divieto previsto dall’art. 131-bis potesse essere applicato automaticamente e ritiene, allo stato, priva del requisito della rilevanza la prospettata questione di legittimità costituzionale. La sentenza viene annullata sul solo punto relativo alla causa di non punibilità, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello per la verifica delle qualifiche concretamente rivestite e per il conseguente nuovo giudizio sulla particolare tenuità.
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