Carta del docente: ottemperanza all’obbligo di erogazione del bonus (TAR Lombardia n. 445 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica e condanna l’amministrazione alla relativa erogazione costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla pronuncia mediante emissione del bonus o di altro strumento equipollente. In caso di perdurante inadempimento, il giudice nomina un commissario ad acta che opera quale organo ausiliario del giudice, non nell’esercizio di poteri amministrativi di cura dell’interesse pubblico, ma in funzione di attuazione del comando contenuto in sentenza. Il suo incarico è intrinsecamente obbligatorio e si estende agli atti necessari all’integrale esecuzione del decisum.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. davanti al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 239/2023 del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, pubblicata l’8.11.2023 e passata in giudicato. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto degli stessi all’uso del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero a mettere a disposizione le relative somme.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mero stile e ha poi chiesto la riunione del procedimento ad altri pendenti davanti allo stesso TAR, patrocinati dal medesimo studio legale. La questione arriva davanti al giudice amministrativo perché l’amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto respinto l’istanza di riunione, non sussistendone i presupposti e considerata la data di deposito della stessa, prossima all’udienza camerale già fissata per la trattazione. Ha poi verificato la sussistenza del requisito di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.: la sentenza posta a base dell’ottemperanza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 2.10.2024.

Il giudice ha quindi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 24.1.2024, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Ha richiamato, in proposito, la riforma del processo civile di cui al D.Lgs. n. 149/2022, che ha eliminato l’onere della formula esecutiva: l’art. 475 c.p.c. richiede oggi solo che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale. La notificazione al Ministero della copia conforme è avvenuta il 24.1.2024, mentre il ricorso introduttivo è stato notificato l’11.12.2024.

Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto, in continuità con l’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con le sentenze nn. 790, 791 e 792 dell’11.10.2024, 836 del 24.10.2024, 1074 del 24.12.2024, 74 del 3.2.2025, 138 del 17.2.2025, 209 del 14.3.2025 e 267 del 31.3.2025.

Il Ministero è stato pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente o altro equipollente. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il giudice ha precisato che questi agirà su semplice richiesta degli interessati quale organo ausiliario del giudice, con compito intrinsecamente obbligatorio — richiamando T.A.R. Campania, Napoli, VII, 25 settembre 2023, n. 5186 e C.d.S., A.P. 25 maggio 2021, n. 8 — dovendo dare attuazione alla pronuncia anche mediante l’ordine alla struttura tecnica di includere i nominativi tra i soggetti abilitati a conseguire il bonus. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in euro 600,00 oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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