Termine dilatorio di 120 giorni condizione di procedibilità dell’ottemperanza (Cons. Stato n. 4797 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30 del 1997, integra una condizione di procedibilità e non di ammissibilità della domanda di ottemperanza. Il ricorso proposto prima della scadenza del termine non è per ciò solo inammissibile: non può essere deciso nel merito salvo che la condizione si avveri in corso di giudizio. Se il termine è interamente decorso nelle more del giudizio, prima che il ricorso sia trattenuto in decisione, la domanda è procedibile e l’appello che ne eccepisca l’inammissibilità è infondato. Dal 1° marzo 2023, per effetto della modifica dell’art. 475 cod. proc. civ., non è più prevista l’apposizione della formula esecutiva sulle sentenze.

Il Fatto

Il Ministero della difesa è stato condannato dal Tribunale di Roma, sezione seconda civile, con sentenza del 23 maggio 2023 n. 8045, al risarcimento del danno in favore di alcuni soggetti. La parte vittoriosa ha notificato la copia conforme della sentenza il 7 marzo 2024 e ha poi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio, che lo ha accolto.

Il Ministero ha impugnato quella decisione davanti al Consiglio di Stato, sostenendo che alla data di notificazione del ricorso di primo grado, il 26 novembre 2024, non era ancora decorso il termine dilatorio di 120 giorni e chiedendo quindi la declaratoria di inammissibilità del ricorso. In camera di consiglio le parti hanno dato atto che la sentenza civile era stata eseguita, ma hanno insistito per la regolamentazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare: la dichiarazione resa a verbale dall’appellante non chiarisce se l’esecuzione sia avvenuta in forza dell’esecutività della sentenza appellata o per successiva acquiescenza. Mancano perciò elementi per ritenere con certezza che la materia del contendere sia cessata o che sia sopravvenuto il difetto d’interesse alla decisione nel merito.

Nel merito, il Ministero deduce che il TAR non avrebbe considerato il mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 al momento della notificazione del ricorso. Gli appellati replicano che si tratta di condizione di procedibilità, avveratasi nelle more del giudizio di primo grado.

Il Consiglio di Stato ritiene l’appello infondato e richiama la propria giurisprudenza univoca: Cons. Stato sez. II n. 5597 del 2023, sez. II n. 3439 del 2023 e sez. IV ord. n. 9549 del 2024. Da queste pronunce si ricava che il decorso del termine integra una condizione di procedibilità e non di ammissibilità: il ricorso proposto prima della scadenza non può essere deciso, salvo che la condizione intervenga in corso di giudizio.

Nel caso concreto è pacifico che il termine dilatorio era interamente decorso nelle more del giudizio, ancor prima che il ricorso fosse trattenuto in decisione. La domanda era dunque procedibile e l’eccezione del Ministero non regge.

Il Collegio aggiunge un rilievo di completezza: l’atto d’appello aveva incidentalmente menzionato la mancata notificazione in forma esecutiva della sentenza civile. Dal 1° marzo 2023, per effetto della modifica dell’art. 475 cod. proc. civ., l’apposizione della formula esecutiva sulle sentenze non è più prevista. L’appello è pertanto respinto, con condanna del Ministero alle spese del grado, liquidate in euro duemila oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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