Fiscalizzazione conclusa preclude la sanatoria edilizia per lo stesso abuso (Cons. Stato n. 5042 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Una volta che la procedura di fiscalizzazione dell’abuso edilizio sia stata avviata e portata a conclusione dall’amministrazione, anche mediante concessione della rateizzazione, il medesimo illecito non può formare oggetto di una successiva domanda di sanatoria. Siffatta domanda è inammissibile, perché incompatibile con la logica di certezza dell’azione amministrativa: non è ammissibile che sulla stessa fattispecie coesistano un provvedimento che ne sancisce la tolleranza in via pecuniaria e uno che ne attesti la conformità urbanistica. Il rilievo assume portata dirimente e rende superfluo lo scrutinio degli ulteriori motivi, il cui eventuale accoglimento non potrebbe inficiare il merito della decisione.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile ricompreso in zona omogenea B2 del vigente PUC, realizzato con concessione edilizia e successiva variante, ha presentato una s.c.i.a. in sanatoria ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001, avente ad oggetto il recupero abitativo del sottotetto con cambio di destinazione d’uso, l’arretramento di un tramezzo e un modesto ampliamento del garage.
Il Comune ha dapprima comunicato i motivi ostativi, assumendo che con propria determina aveva disposto la fiscalizzazione degli abusi, e quindi ha rigettato l’istanza. Il primo rigetto è stato annullato dal TAR per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990. Rinnovata la comunicazione dei motivi ostativi e valutate le controdeduzioni, il Comune ha nuovamente respinto la s.c.i.a. Il TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, ha dichiarato inammissibile il ricorso; di qui l’appello, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio condivide le ragioni di inammissibilità poste dal giudice di primo grado e le conferma integralmente. Il punto dirimente è che la procedura di fiscalizzazione è stata avviata e conclusa su istanza della legittima proprietaria, con concessione della rateizzazione: da quel momento lo stesso illecito edilizio non può essere oggetto di una successiva domanda di sanatoria.
La domanda si pone in termini di incompatibilità con l’assetto già consolidato e risulta perciò inammissibile, in una logica di certezza dell’azione amministrativa. Il Consiglio di Stato richiama espressamente il principio condiviso secondo cui non è ammissibile che sulla stessa fattispecie insistano nel contempo un provvedimento che ne sancisce la tolleranza in via pecuniaria e uno che ne attesti la conformità urbanistica.
Quanto al primo motivo, con cui l’appellante deduceva la violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a. per avere il TAR deciso su questione rilevata d’ufficio senza attivare il contraddittorio, il Collegio non vi dedica autonoma disamina: la portata dirimente del principio appena affermato rende superfluo lo scrutinio dei restanti motivi.
Analoga sorte toccano il secondo e il terzo motivo, con cui si contestava l’erronea trasposizione della condizione di inammissibilità dell’istanza in motivo di inammissibilità del ricorso, si negava che vi fosse stata istanza di fiscalizzazione da parte del proprietario e si sosteneva l’applicabilità dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001 quale norma sopravvenuta più favorevole. L’eventuale loro accoglimento non potrebbe comunque inficiare il merito della decisione.
L’appello è pertanto respinto e la sentenza di primo grado confermata, con condanna dell’appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate in euro 2000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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