Legittimazione del locatario e onere probatorio dell’impresa nel danno da atti vandalici (Arbitro Assicurativo n. 674 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Assicurativo, il soggetto che aderisce alla copertura collegata a un contratto di locazione finanziaria ed è onerato del relativo premio riveste la qualità di cliente ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. n. 215/2024 e ha titolo per contestare il diniego o la quantificazione dell’indennizzo. La clausola che subordina il pagamento al consenso scritto del contraente, per i veicoli in leasing, attiene alle modalità di liquidazione e non alla debenza della prestazione. Allegata la verificazione del sinistro e documentato il danno con elementi specifici e coerenti, grava sull’impresa l’onere probatorio di indicare in modo verificabile le ragioni fattuali e contrattuali del diniego o della riduzione, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il beneficio dello scoperto ridotto collegato alla rete convenzionata presuppone l’effettiva esecuzione della riparazione, non la mera richiesta del preventivo.

Il Fatto

Il ricorrente, qualificatosi non consumatore, ha adito l’Arbitro Assicurativo in relazione alla gestione del sinistro denunciato come atto vandalico ai danni di un veicolo oggetto di locazione finanziaria e coperto da polizza collettiva Corpi Veicoli Terrestri. La denuncia riguardava due eventi distinti, del 1° e del 9 dicembre 2025: il primo per danni alla portiera anteriore destra, il secondo per danni alla fiancata sinistra.

Il preventivo redatto da una carrozzeria della rete convenzionata ammontava a euro 752,79, oltre IVA, e comprendeva anche le lavorazioni di sfumatura del parafango anteriore e della porta posteriore. L’impresa, per contro, ha chiuso il sinistro come non indennizzabile, sulla base di una stima peritale di euro 380,65 oltre IVA, inferiore allo scoperto minimo di euro 500 previsto per i danni parziali. Ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione attiva del locatario e l’inapplicabilità dello scoperto ridotto in assenza di fattura.

La motivazione del Collegio

Sull’eccezione preliminare il Collegio osserva che la nozione di clientela comprende ogni soggetto che abbia o abbia avuto con l’impresa un rapporto contrattuale in materia assicurativa, ovvero abbia titolo a ricevere prestazioni assicurative. Il ricorrente è aderente alla copertura collegata al leasing e paga il premio incluso nel canone; le condizioni del contratto di locazione finanziaria gli addossano i rischi inerenti all’uso, alla custodia e alla circolazione del veicolo. Egli è dunque titolare dell’interesse protetto e la clausola sul consenso scritto del contraente riguarda le modalità di pagamento, non la spettanza dell’indennizzo. L’eccezione è infondata.

Nel merito, la prima domanda è fondata. L’impresa non ha negato l’operatività della garanzia per gli atti vandalici, ma ha ritenuto il danno sotto la soglia dello scoperto minimo. La valutazione peritale, tuttavia, è stata limitata alla sola portiera anteriore destra e al solo evento del 1° dicembre, senza chiarire perché siano stati esclusi i danni alla fiancata sinistra denunciati il 9 dicembre e le ulteriori lavorazioni del preventivo. Le fotografie documentano segni di danneggiamento su entrambi i lati del veicolo.

Il Collegio richiama l’art. 2697 cod. civ.: documentato il danno con elementi specifici e coerenti, spetta all’impresa che intenda negare o ridurre l’indennizzo indicare in modo verificabile le ragioni della propria determinazione. Nel caso concreto tale onere non è assolto, perché la compagnia si è limitata a richiamare una stima parziale priva di motivazione sulle voci escluse. La chiusura del sinistro per asserita non indennizzabilità non è quindi giustificata.

La seconda domanda non è fondata. Le condizioni di polizza prevedono uno scoperto ordinario del 20% con minimo di euro 500 e uno scoperto ridotto del 10% con minimo di euro 250 per le riparazioni eseguite presso la rete convenzionata. Interpretando la clausola secondo gli artt. 1362 e 1363 cod. civ., il Collegio ritiene che il beneficio non si colleghi alla mera richiesta del preventivo, ma all’effettiva esecuzione della riparazione. Mancando la fattura, il presupposto contrattuale non è provato e si applica lo scoperto ordinario.

La terza domanda è fondata. Le lavorazioni di sfumatura sono indicate come necessarie al ripristino a regola d’arte e trovano riscontro nella documentazione fotografica. L’impresa le ha escluse senza spiegare se fossero tecnicamente superflue, estranee ai danni denunciati o escluse da specifica clausola. In mancanza di una contestazione tecnica puntuale, vanno incluse nella base di calcolo, fissata in euro 752,79 oltre IVA. Applicato lo scoperto ordinario con minimo di euro 500, l’indennizzo residuo è di euro 252,79, con salvezza delle modalità di pagamento previste per i veicoli in leasing.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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