L’invito al ripristino paesaggistico endoprocedimentale non è atto impugnabile (TAR Sardegna n. 579 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui il Comune invita il privato a eseguire il ripristino dei luoghi, prospettando l’avvio del procedimento di diniego dell’istanza di accertamento di conformità in sanatoria, ha natura endoprocedimentale e difetta di immediata lesività. Essa non è pertanto autonomamente impugnabile, ben potendo il destinatario far valere le proprie ragioni in seno al procedimento mediante gli istituti partecipativi della legge n. 241/1990. Analoga qualificazione vale per la nota interlocutoria con cui l’Amministrazione segnali profili di non proporzione dell’intervento, priva di puntuale contenuto prescrittivo. Il ricorso proposto avverso tali atti è inammissibile; ove la nota sia impugnata autonomamente, il ricorso è irricevibile per tardività ai sensi dell’art. 29 cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un compendio immobiliare in zona classificata dal P.U.C. quale “H2 – Beni di interesse paesaggistico ambientale“, presentava in data 28 dicembre 2022 istanza di accertamento di conformità per opere di sistemazione esterna senza incremento di volume. Nel corso dell’iter il Comune segnalava che l’estensione della pavimentazione in basolato non era proporzionata all’edificio pertinenziale, invitando a rimuoverne una considerevole parte.

Con provvedimento del 5 febbraio 2024, comunicato via PEC l’8 febbraio 2024, il Comune intimava al ricorrente di procedere ai lavori di ripristino entro trenta giorni, “per non incorrere nell’avvio del procedimento di diniego” dell’istanza. Il ricorrente impugnava tale atto e la nota del 28 dicembre 2022, deducendo la natura di edilizia libera delle opere, la genericità delle prescrizioni e l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 16, comma 3-bis, legge reg. Sardegna n. 23/1985, richiamando anche l’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per natura non provvedimentale della comunicazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione dell’Amministrazione comunale e dichiara il ricorso inammissibile. La qualificazione dell’atto impugnato viene condotta sulla base del suo contenuto effettivo: la comunicazione del 5 febbraio 2024 si limita a invitare il ricorrente al ripristino secondo modalità già segnalate, prospettando l’avvio del procedimento di diniego dell’istanza di sanatoria.

Da ciò il Tribunale deduce il difetto di immediata lesività. Il ricorrente non può dirsi leso dal mero avvio di un procedimento amministrativo nel corso del quale, mediante gli istituti partecipativi previsti dalla legge n. 241/1990, avrebbe potuto rappresentare la propria posizione contraria. L’interesse oppositivo resta dunque allo stato non attuale.

Né la conclusione muta considerando l’impugnazione della nota del 28 dicembre 2022, con cui il Comune aveva segnalato la non proporzionata estensione della pavimentazione. Anche tale atto presenta carattere endoprocedimentale, è privo di puntuale contenuto prescrittivo ed è stato qualificato dallo stesso ricorrente come comunicazione interlocutoria, trasmessa nella stessa data di avvio del procedimento di accertamento di conformità.

Sul punto il Collegio aggiunge una considerazione assorbente: il ricorso avverso la nota sarebbe in ogni caso irricevibile, perché notificato in termini ampiamente successivi a quelli prescritti dall’art. 29 cod. proc. amm.

Il Tribunale non esamina quindi nel merito i motivi relativi alla qualificazione delle opere come edilizia libera, alla proporzionalità delle prescrizioni e ai presupposti della sanzione paesaggistica regionale. Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità della fattispecie trattata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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