Buoni fruttiferi postali: prescrizione decennale dalla scadenza e competenza dell’Arbitro (ABF Collegio di Milano n. 3646 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di deposito irregolare aventi a oggetto buoni fruttiferi postali, la prescrizione del diritto alla restituzione del capitale e dei rendimenti decorre dalla data di scadenza del titolo e non dal momento in cui il risparmiatore apprenda la durata effettiva del buono. L’ignoranza o la difficoltà soggettiva del titolare non integrano l’impossibilità di far valere il diritto rilevante ai sensi dell’art. 2935 cod. civ.. L’Arbitro Bancario Finanziario è competente ratione temporis anche quando il rapporto sia sorto prima del sesto anno precedente alla proposizione del ricorso, purché la domanda riguardi l’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei titoli e si controverta della prescrizione di tale diritto. L’incompetenza per materia non sussiste per i prodotti riconducibili al Titolo VI del TUB.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per ottenere il rimborso della sola quota capitale di sei buoni fruttiferi postali, per un controvalore complessivo di Lire 16.500.000, pari a € 8.521,54. I titoli erano stati sottoscritti tra il 17.08.1999 e il 10.06.2000 e appartengono alle serie CB, CC e CD.

Secondo la prospettazione del ricorrente, all’epoca della sottoscrizione il consulente avrebbe rappresentato una durata massima dei buoni pari a trenta anni; solo in occasione di successive richieste di informazioni per il rimborso il risparmiatore avrebbe appreso che la scadenza effettiva era fissata a dieci o undici anni. Il reclamo formale risulta presentato nell’autunno 2025. L’intermediario eccepisce l’incompetenza per materia e ratione temporis dell’Arbitro e, nel merito, deduce l’intervenuta prescrizione dei titoli.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari richiamando gli orientamenti del Collegio di Coordinamento. Sulla competenza per materia il rinvio è alla decisione n. 4656/2022. Sulla competenza temporale, il Collegio osserva che la questione va risolta avendo riguardo alla domanda concretamente proposta, che si limita a chiedere la restituzione dell’importo di sottoscrizione. La causa petendi si incentra sull’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati, e si controverte della prescrizione di tale diritto: vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, anche se sorto prima del sesto anno antecedente al ricorso.

Il principio è precisato dalla decisione n. 11113/2025 del Collegio di Coordinamento, secondo cui la violazione della regola di condotta che radica la competenza temporale non si esaurisce necessariamente al momento della conclusione del contratto, ma può assumere rilevanza per tutto il rapporto e sino alla prescrizione dei diritti che ne derivano. Nella specie il ricorrente lamenta un errore informativo all’acquisto, ma si limita a chiedere il rimborso del capitale: l’Arbitro è dunque competente.

Nel merito, i sei titoli recano sul retro la dicitura “A TERMINE” e un’etichetta con la serie e la relativa disciplina. La prescrizione, originariamente quinquennale ed estesa a dieci anni dall’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, decorre dalla data di scadenza del titolo, come affermato dalla decisione n. 6196/2024 del Collegio di Coordinamento, allineatasi ai principi della Cass. n. 19243/2023. I buoni risultano scaduti il 17.08.2010, il 22.01.2010 e il 10.06.2010, con prescrizione maturata alle corrispondenti date del 2020, poi prorogata dalla normativa emergenziale Covid-19 (art. 34, comma 3, d.l. n. 34/2020).

Non risultano atti interruttivi anteriori al termine massimo di riscossione, mentre il reclamo è pacificamente del 2025. Il diritto al pagamento dei buoni è pertanto dichiarato prescritto e il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2935 c.c.

Tutte le 549 sentenze sull'art. 2935 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *