Pignoramento conto cointestato e competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF Collegio di Palermo n. 3653 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non rientra nella competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario la verifica delle modalità di esecuzione del pignoramento delle somme depositate su un conto corrente, anche quando il conto sia cointestato a un soggetto estraneo alla procedura esecutiva e le somme provengano da emolumenti dichiarati impignorabili. Le relative contestazioni costituiscono questioni di esecuzione forzata e vanno sollevate davanti al giudice dell’esecuzione con i rimedi tipici, segnatamente l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. La pendenza del processo esecutivo e l’esistenza di rimedi endoesecutivi escludono i presupposti per una lettura estensiva della domanda idonea a ricondurla alla competenza arbitrale, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Due ricorrenti, cointestatari di un conto corrente, lamentano che l’intermediario abbia bloccato l’intero saldo a seguito di un pignoramento notificato nei confronti di uno solo dei due intestatari. Deducono che sul conto affluiscono esclusivamente la pensione di invalidità e di accompagnamento di un cointestatario e la pensione dell’altro, entrambe di importo inferiore alla soglia del minimo vitale, e quindi impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. Chiedono l’accertamento dell’illegittimità del blocco, lo sblocco immediato delle somme, l’accertamento della responsabilità dell’intermediario e la condanna al risarcimento del danno.

L’intermediario si difende sostenendo di aver operato in qualità di terzo pignorato, in adempimento degli obblighi previsti dall’art. 543 c.p.c., e di aver vincolato tutte le somme in regime di contitolarità fino all’esaurimento della procedura. Sostiene di aver informato il cointestatario estraneo, così consentendogli di esperire l’opposizione di terzo, e di aver previsto per la cliente la possibilità di richiedere mensilmente lo svincolo delle somme impignorabili, con prelievo in unica soluzione e successiva riapposizione del vincolo. Eccepisce infine l’assenza di prova del danno.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua due nuclei di contestazione: il pignoramento dell’intero saldo anche con riferimento alla quota del cointestatario estraneo alla procedura, e il pignoramento di somme riconducibili a pensioni non pignorabili. Su entrambi il Collegio non entra nel merito, ma si arresta sulla competenza.

Richiamando il proprio consolidato orientamento, l’Arbitro ribadisce che non rientra nella sua competenza la verifica delle modalità di esecuzione del pignoramento delle somme depositate sul conto corrente. Si tratta di questioni che attengono al processo esecutivo e che devono essere sollevate in quella sede, avvalendosi dei rimedi tipici, in particolare l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e l’azione contro l’assegnatario per la ripetizione delle somme riscosse in eccesso, quando non avvisato ai sensi dell’art. 180 disp. att. c.p.c.

La circostanza che il conto sia cointestato a un soggetto estraneo alla procedura non sposta il ragionamento. L’intermediario ha rappresentato la cointestazione nella dichiarazione di terzo resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c., ha informato il cointestatario estraneo e ha indicato la strada dell’opposizione. Tali contestazioni, osserva il Collegio, vanno fatte valere dal cointestatario mediante i rimedi endoesecutivi, non davanti all’Arbitro.

Il Collegio rileva inoltre che la procedura esecutiva è in corso, essendo fissata la prossima udienza al 27 maggio 2026. Questa circostanza, unita all’esistenza dei rimedi tipici, esclude i presupposti per una interpretazione conservativa della domanda idonea a ricomprenderla nell’ambito di competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario.

Ne segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso così come avanzato. Resta ferma la possibilità per i ricorrenti di far valere le proprie ragioni sulla pignorabilità delle somme e sulla quota del cointestatario estraneo davanti al giudice dell’esecuzione, sede propria delle contestazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 547 c.p.c.

Tutte le 37 sentenze sull'art. 547 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *