Compensazione bancaria su conto chiuso e dissenso del cliente (ABF Collegio di Bologna n. 1142 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione prevista dall’art. 1853 c.c. opera anche quando il conto corrente sia stato chiuso, non richiedendo la norma la persistenza del rapporto. L’automatismo cede soltanto di fronte a un dissenso del cliente espresso mediante apposita pattuizione o con comunicazione anteriore al manifestarsi delle condizioni della compensazione. La contestazione formulata quando la compensazione è già avvenuta non ne impedisce l’operatività. La banca è tenuta, in forza del canone di buona fede e correttezza, a informare il cliente della compensazione anche successivamente, e l’adempimento non genera responsabilità risarcitoria quando la comunicazione, pur non tempestiva, è intervenuta.

Il Fatto

La società ricorrente era titolare di un’apertura di credito di euro 20.000,00 e di due finanziamenti chirografari presso l’intermediario. Nel gennaio 2024 la banca ha revocato gli affidamenti, intimando il pagamento degli insoluti; nel settembre 2024 la revoca è stata ripetuta e nel novembre 2024 l’intermediario ha recesso dal contratto di conto corrente, fissando il termine per la chiusura del rapporto.

Nel luglio e nell’agosto 2025 sono pervenuti sul conto ormai chiuso due bonifici disposti da una società terza, di euro 2.185,33 e di euro 6.770,31. La banca ha trattenuto gli importi a compensazione del proprio credito, dandone comunicazione il 18 e 19 agosto 2025. La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità della condotta, lo storno degli accrediti, la restituzione delle somme alla società mittente, il risarcimento dei danni e un ordine inibitorio per il futuro.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza per materia sollevata dall’intermediario. La controversia non involge profili di rilievo penale, pur essendo stata evocata l’appropriazione indebita, ma riguarda la legittimità civilistica dell’operato della banca che ha operato la compensazione. La questione rientra pertanto nella competenza dell’Arbitro ai sensi delle Disposizioni ABF, Sez. I, par. 4, che attribuiscono all’Arbitro le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari.

Nel merito, il Collegio richiama l’art. 1853 c.c., che consente la compensazione reciproca dei saldi attivi e passivi di più rapporti o conti, salvo patto contrario. Sul punto la decisione del Collegio di coordinamento n. 2420 del 17 marzo 2016 ha affermato che, perché operi la compensazione, non occorre che il conto corrente sia stato chiuso. Il principio è stato poi coordinato con Cass. civ. n. 1445 del 2020, secondo cui è sufficiente il dissenso del cliente perché la compensazione non avvenga in modo automatico, dovendo la volontà negativa essere manifestata prima che si realizzino le condizioni previste dalla norma.

Il dissenso, precisa il Collegio, richiede una pattuizione tra le parti volta a escludere la compensazione, oppure una comunicazione anteriore al manifestarsi delle condizioni. Non è sufficiente la comunicazione intervenuta a compensazione avvenuta, con cui la ricorrente ha segnalato di non intendere accettare l’accredito sul conto corrente. Sussistendo la reciprocità dei crediti, i presupposti della compensazione sono integrati.

Quanto all’obbligo informativo, il Collegio riconosce che la banca avrebbe potuto agire con maggiore celerità: i bonifici risalgono al 14 luglio e al 15 agosto 2025, mentre le comunicazioni sono del 18 e 19 agosto 2025. L’obbligo di comunicazione deve tuttavia ritenersi assolto e non sussistono i presupposti di una responsabilità risarcitoria. Il Collegio invita comunque l’intermediario, per il futuro, a fornire informazioni più tempestive sulla sorte delle somme pervenute su conti chiusi e a dare più puntuale riscontro alle proposte di sistemazione bonaria.

Le ulteriori domande sono respinte: l’ordine di astensione futura dal trattenere somme di terzi ha carattere inibitorio ed esula dalla competenza dell’Arbitro, mentre la richiesta residuale è generica nel suo petitum. Il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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