Bonifico extra UE in euro (ABF Collegio di Milano n. 1462 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bonifico in euro disposto dall’ordinante verso un Paese extra UE non rientra nel perimetro applicativo della PSD2 e resta regolato dalla disciplina generale dei pagamenti internazionali tramite SWIFT e dalle condizioni contrattuali del prestatore di servizi di pagamento. In tale ipotesi la conversione valutaria avviene a valle, presso la banca beneficiaria, quando il conto di destinazione è espresso in valuta diversa: l’intermediario dell’ordinante non è tenuto a comunicare ex ante il tasso di cambio applicato dalla banca del beneficiario né l’ammontare di commissioni e spese trattenute da terzi in Paesi extra UE. Ciascun intermediario risponde dei soli segmenti di attività rientranti nella propria sfera di controllo e oggetto di obbligo contrattuale verso il proprio cliente. La pretesa risarcitoria presuppone la prova dell’an e del quantum del pregiudizio, non essendo ammessa una liquidazione equitativa in assenza di dimostrazione del danno.

Il Fatto

Il ricorrente, cointestatario con un terzo di un conto corrente di corrispondenza presso l’intermediario, aveva disposto un bonifico estero di € 1.080.000,00 in favore di un beneficiario con conto acceso presso una banca degli Emirati Arabi Uniti. L’accredito era stato pari a dirham 4.340.000,00. Il cliente lamentava l’applicazione di un tasso di cambio sfavorevole, con una differenza quantificata in dirham 150.000,00 rispetto alle proprie aspettative, e contestava la condotta omissiva e poco collaborativa del personale della banca, che non avrebbe fornito informazioni chiare sul cambio, sull’identità della banca beneficiaria e sulle modalità dell’operazione. Chiedeva quindi un risarcimento di almeno € 40.000,00.

L’intermediario resistente chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva: il bonifico era stato eseguito in euro e il cambio era stato applicato dalla banca emiratina.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. La doglianza del cliente si fonda su una condotta omissiva e non collaborativa, prospettata in violazione degli obblighi informativi dell’intermediario ex art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366. Nulla impedisce all’Arbitro di valutare la condotta dell’intermediario, sia sul piano dell’accertamento dell’illecito sia su quello del risarcimento invocato.

Nel merito, dalla documentazione prodotta emerge che il bonifico era stato impartito e disposto in euro dalla banca dell’ordinante e che il tasso di cambio euro/dirham era stato applicato dalla banca beneficiaria al momento della ricezione dell’importo. Gli scambi di email antecedenti l’esecuzione, datata 30 aprile 2025, non evidenziano comportamenti omissivi o poco collaborativi del personale contattato dai clienti.

Il Collegio rileva poi che un bonifico in euro verso un Paese extra UE non rientra nel perimetro della PSD2: è trattato secondo la disciplina generale dei pagamenti internazionali tramite SWIFT e secondo le regole contrattuali del prestatore di servizi di pagamento. SWIFT non stabilisce tassi di cambio, commissioni, tempi di esecuzione né obblighi informativi verso i clienti finali. Richiamando l’orientamento consolidato dell’Arbitro (Collegio di Milano, Decisione n. 8690/2015), secondo cui ciascun intermediario risponde dei soli segmenti di attività nella propria sfera di controllo, il Collegio esclude che sussistano obblighi informativi ex art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 11/2010.

Le condizioni contrattuali del conto, del resto, non consentivano bonifici in uscita in aree extra SEPA in valute estere diverse da dollari USA, dollari canadesi e yen. Non esiste quindi alcun obbligo di comunicare ex ante il cambio applicato dalla banca beneficiaria, né le commissioni e spese trattenute da banche terze in Paesi extra UE. L’ordine è stato eseguito secondo le istruzioni impartite e la condotta dell’intermediario è stata conforme alle regole di trasparenza (Collegio di Milano, Decisione n. 2888/2021).

Priva di pregio è anche la pretesa risarcitoria: il cliente non ha fornito prova del pregiudizio economico né sull’an né sul quantum. Il risarcimento è sempre commisurato all’effettivo pregiudizio e non degrada a ristoro per un danno in re ipsa (Collegio di Coordinamento, Decisione n. 1642/2019); la quantificazione equitativa ex art. 1226 c.c. opera solo se il danno risarcibile è dimostrato. Quanto ai danni non patrimoniali, la risarcibilità è ammessa nei soli casi previsti dalla legge o di lesione grave e non futile di un interesse costituzionalmente rilevante (Collegio di Milano, Decisione n. 18953/2020). Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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