Chargeback carta prepagata: ABF su danno morale e onere della prova (ABF Collegio di Milano n. 3180 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Arbitro Bancario Finanziario è competente a conoscere delle domande di risarcimento del danno non patrimoniale proposte dal cliente nell’ambito del contenzioso bancario e finanziario. Il riconoscimento di tale pregiudizio non consegue automaticamente all’accertata violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza, ma richiede la prova, secondo l’ordinamento civile, sia dell’an che del quantum della pretesa. La liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. è ammessa solo quando il ricorrente abbia dimostrato l’esistenza del danno. Non sono risarcibili i disagi, i fastidi e le ansie connessi agli aspetti più disparati della vita quotidiana. Il rimborso dell’importo contestato, documentato e chiarito dall’intermediario prima del deposito del ricorso, esclude profili di responsabilità per i tempi e le modalità del chargeback.
Il Fatto
Il ricorrente contesta l’addebito di € 71,90 sulla propria carta prepagata, relativo all’acquisto online di un prodotto poi restituito al venditore. Dopo l’apertura della disputa, l’intermediario comunicava con e-mail del 07/08/2025 il ripristino della disponibilità della somma. Seguivano ulteriori scambi, nei quali il cliente lamentava l’incertezza sulle modalità e sui tempi del riaccredito: dapprima indicato come registrato in aprile, poi come effettuato in agosto.
Il ricorrente chiede quindi il risarcimento di una serie di pregiudizi, tra cui danno morale e stress emotivo, per un totale di € 1.971,90, comprensivo dell’importo originario contestato. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità della domanda di danno non patrimoniale per difetto di competenza dell’Arbitro e, nel merito, sostiene che la transazione è già stata rimborsata.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’intermediario. La competenza dell’Arbitro in materia di danni non patrimoniali si ricava dalle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 8089/2024 e n. 6070/2024. Il rilievo dell’intermediario è dunque infondato.
Nel merito, il Collegio esamina anzitutto la contestazione sulla trasparenza del riaccredito. Dagli atti risulta la corrispondenza intercorsa tra le parti, compresa la e-mail del 07/08/2025 con cui l’intermediario comunicava il ripristino della disponibilità dell’importo. La stessa corrispondenza proseguiva perché il cliente contestava la retrodatazione dell’operazione al mese di aprile.
Con e-mail del 03/11/2025, il giorno prima del deposito del ricorso, l’intermediario spiegava che le somme erano state effettivamente riaccreditate in agosto, mese di definizione della disputa, e che non potevano essere accreditate retroattivamente. La registrazione grafica come annullamento della transazione di aprile dipendeva dalla necessità di riportare la data valuta dell’addebito. La documentazione tecnica versata in atti conferma il riaccredito. Il rimborso deve quindi reputarsi provato e le modalità dello stesso risultano chiarite in modo convincente ed esaustivo già prima del deposito del ricorso.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio esclude la configurabilità di una responsabilità dell’intermediario per violazione delle regole di correttezza e trasparenza nei tempi e nelle modalità del chargeback. In ogni caso, la domanda è rimasta sfornita di prova: il ricorrente dettaglia i pregiudizi ma non produce documentazione idonea a giustificarne il calcolo.
Il Collegio richiama l’orientamento per cui non è configurabile il danno in re ipsa, gravando sul ricorrente l’onere di provare l’an e il quantum, mentre la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone la dimostrazione dell’esistenza del danno (Collegio di Coordinamento n. 1642/2019). Non sono risarcibili i disagi e i disappunti della vita quotidiana, secondo Cass., Sez. un., n. 26972 dell’11 novembre 2008. Priva di supporto è anche la voce per attività legale equivalente, non risultando l’ausilio di un legale, nonostante il richiamo alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025 sulla quantificazione per prudente apprezzamento. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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